Art. 2 
 
 
      Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
coerenza con quanto previsto nel piano  strategico  di  sviluppo  del
turismo in Italia, per il  periodo  2017-2022,  di  cui  all'articolo
34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  individuate  e
classificate come tratte ferroviarie  ad  uso  turistico  le  tratte,
dismesse o sospese, caratterizzate da particolare  pregio  culturale,
paesaggistico  e  turistico,  suscettibili  di  essere  utilizzate  e
valorizzate  ai  sensi  del  comma  5,  purche'  sia  assicurato   il
finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4,  comma  2.
Con successivi decreti, da  adottare  con  le  modalita'  di  cui  al
periodo precedente, si  procede,  anche  su  proposta  delle  regioni
interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove  risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee: 
  a) Sulmona-Castel di Sangro; 
  b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; 
  c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; 
  d) Sacile-Gemona; 
  e) Palazzolo-Paratico; 
  f) Castel di Sangro-Carpinone; 
  g) Ceva-Ormea; 
  h) Mandas-Arbatax; 
  i) Isili-Sorgono; 
  l) Sassari-Palau Marina; 
  m) Macomer-Bosa; 
  n) Alcantara-Randazzo; 
  o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; 
  p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; 
  q) Noto-Pachino; 
  r) Asciano-Monte Antico; 
  s) Civitavecchia-Capranica-Orte; 
  t) Fano-Urbino. 
  3. Le linee di  cui  al  comma  2  sono  classificate  come  tratte
ferroviarie ad uso turistico a condizione  che  risultino  finanziate
nell'ambito   del   contratto   di   programma   con    il    gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse  alle  stesse
destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per  le
linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con  propria
delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di  cui  al
comma  3,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro centoventi  giorni  dal  verificarsi  delle
predette   modificazioni,   si   provvede   alla   revisione    della
classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico  effettuata
ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato. 
  5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate  come  luogo  di
fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie  ad  uso  turistico
nonche'  le  relative  pertinenze   possono   essere   utilizzati   e
valorizzati per le finalita' della presente legge  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo  restando  il  rispetto
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al  presente
articolo,  particolare  attenzione  e'  prestata  alla  presenza   di
manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio,
siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 34-quinquies, inserito dalla legge
          17   dicembre   2012,   n.   221,   di   conversione,   con
          modificazioni, al decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e' il
          seguente: 
              «Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del  turismo).  -
          1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
          31 dicembre 2012, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
          sviluppo  del  turismo  in   Italia,   di   durata   almeno
          quinquennale. 
              2.  Il  piano  e'  aggiornato  ogni  due  anni  con  le
          procedure di cui al comma 1. 
              3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni  anno,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, un programma  attuativo  delle  linee  strategiche
          individuate dal piano di cui al comma 1.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  reca:
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».