Art. 8 
 
 
    Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato 
 
  1. I  soggetti  che  hanno  in  gestione  i  servizi  di  trasporto
turistico e le attivita' commerciali connesse di cui  all'articolo  5
possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione
di  associazioni  e  organizzazioni  di  volontariato   che   abbiano
specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico,
culturale  e  ambientale.  Le  convenzioni   possono   prevedere   la
partecipazione  delle  associazioni  e  organizzazioni   a   percorsi
formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.