Art. 7 
 
 
                Modifiche all'articolo 20 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 20, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1973,  n.  214,  le  parole:  «sotto  condizione
sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti:  «fatto
salvo l'accertamento». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  214  del  1973,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20 (Graduatoria). - Sono dichiarati vincitori del
          concorso i primi classificati in graduatoria  in  relazione
          al numero dei posti messi a concorso. 
              A  parita'  di  merito  si  osservano  i   criteri   di
          preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
              La graduatoria dei vincitori del concorso e quella  dei
          candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   fatto   salvo
          l'accertamento  dei   requisiti   per   l'ammissione   alla
          qualifica  di  referendario  dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».