Art. 12 
 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea  vigente,  le
disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  ai  prodotti
alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in Turchia ne'  ai  prodotti  legalmente
fabbricati in uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente  dell'accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE). 
  2. E' fatta salva la facolta' di adottare una  decisione  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE)  n.  764/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorita'
competenti possono provare, applicando  le  procedure  stabilite  nel
suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato
in uno Stato dell'EFTA, parte contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), non  garantisce  un  livello  di  protezione
equivalente a quello richiesto dalla presente normativa. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che  stabilisce
          procedure relative all'applicazione di  determinate  regole
          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati
          in un altro Stato membro  e  che  abroga  la  decisione  n.
          3052/95/CE,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.