Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325. 2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 puo' essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse.