Art. 13 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della  legge  18  marzo
1958,  n.  325,  ai  sensi  dell'articolo  15,   e'   consentito   il
confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della  legge
18 marzo 1958, n. 325. 
  2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1  puo'  essere  venduto
fino all'esaurimento delle scorte. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958,  n.  325,
          si veda nelle note alle premesse.