Art. 4 
 
 
           Disposizioni a garanzia della qualita' del riso 
                posto in vendita o immesso al consumo 
 
  1.  La  denominazione  «riso»  e'  riservata  al  prodotto  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). 
  2. E' vietato vendere, porre in vendita  o  comunque  immettere  al
consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un  prodotto
non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui  all'allegato
4. 
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  produzione   e
specificita' territoriale dei prodotti alimentari di cui al  presente
decreto. 
  4.  I   metodi   delle   analisi   merceologiche   sono   riportati
nell'allegato 5.