Art. 5 Varieta' tradizionali 1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2. 2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione: a) della omonima varieta' di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi; b) di una varieta' di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi. 3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita e' diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito. 5. L'indicazione «classico» e' consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale e' garantita la tracciabilita' varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilita' varietale.