Art. 5 
 
 
                        Varieta' tradizionali 
 
  1.  Sono  istituite   le   denominazioni   dell'alimento   elencate
nell'allegato 2. 
  2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono  riservate
al prodotto ottenuto dalla lavorazione: 
    a) della omonima varieta' di riso greggio descritta nel  registro
di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi; 
    b)  di  una  varieta'   di   riso   greggio   che   rispetta   le
caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata  e  descritta  nel
registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi. 
  3. Per il prodotto di cui  al  comma  2  devono  essere  utilizzate
esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1.  Per
tale  prodotto  non  possono  essere  utilizzate   le   denominazioni
dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1. 
  4. Nella  denominazione  dell'alimento  di  cui  al  comma  1  deve
figurare: 
    a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se
la lavorazione subita e' diversa da quella indicata  all'articolo  2,
comma 1, lettera c); 
    b) il particolare trattamento subito. 
  5.  L'indicazione   «classico»   e'   consentita,   unicamente   in
associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui
al comma 2, lettera a), per il quale e' garantita  la  tracciabilita'
varietale.  Con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  condizioni  per
l'utilizzo dell'indicazione «classico» di cui al primo  periodo  e  i
criteri per la verifica della tracciabilita' varietale.