Art. 2 Disposizioni attuative 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali sono disciplinati in un apposito allegato alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e SOGEI, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1784
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 2016, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' il seguente: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (Omissis).».