Art. 2 
 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
quale amministrazione responsabile per l'attuazione del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n.  187,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso, continua  ad  avvalersi
nel rispetto della normativa vigente in materia  di  trattamento  dei
dati personali, dell'Agenzia  dell'Italia  Digitale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  delle  societa'
SOGEI  -  Societa'  Generale  d'Informatica   S.p.A.   e   CONSAP   -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalita' e i
tempi  della  gestione  e  conservazione  dei  dati  personali   sono
disciplinati  in  un  apposito  allegato  alla  convenzione  tra   il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e SOGEI,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Boschi 
 
          Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1784 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del  2016,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  testo  dell'art.  19,  comma   5,   del   citato
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).».