Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo
le parole:  «autorita'  nazionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
indipendente   ai   sensi   delle   direttive    2009/71/Euratom    e
2011/70/Euratom,». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Le
informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla
normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria
la preventiva autorizzazione di altri organismi o  enti.  Qualora  le
informazioni abbiano una classifica  di  segretezza  ai  sensi  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano  le  norme  in  materia  di
tutela delle informazioni classificate.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le
seguenti: «e il collegio dei revisori»; 
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Se
appartenente ai ruoli della pubblica  amministrazione,  il  direttore
dell'ISIN e' collocato in posizione di  fuori  ruolo,  aspettativa  o
analoga posizione per l'intera durata  dell'incarico,  garantendo  il
trattamento  economico  in  godimento,  comprensivo  dei  trattamenti
economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nei  soli  casi
ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.». 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'ISIN e' dotato di
risorse di personale di provata competenza tecnica  nelle  specifiche
aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60  unita'
e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite  massimo
di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Le risorse sono costituite, in sede di  prima  applicazione,  da
personale  gia'  appartenente  al  Dipartimento   nucleare,   rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA  e  da
risorse provenienti da altre pubbliche  amministrazioni  ed  enti  di
ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato  all'ISIN
in posizione di comando e conservera'  il  trattamento  giuridico  ed
economico  in  godimento  presso  l'amministrazione   o   l'ente   di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando  si  applica
quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica  il  trattamento
giuridico  ed  economico  previsto  per   gli   enti   del   comparto
dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del  Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»; 
    e) il comma  11  e'  sostituito  dal  seguente:  «11.  L'ISIN  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile,
con indipendenza di giudizio e di  valutazione,  ed  e'  responsabile
della sicurezza  nucleare  e  della  radioprotezione  sul  territorio
nazionale,  nello  svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti   di
autorita'  nazionale  negli  ambiti  stabiliti   dalla   legislazione
vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e'
inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29  ottobre  1984,  n.
720. L'ISIN e' dotato di un  Organismo  indipendente  di  valutazione
delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20. Il collegio dei revisori e' nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri  effettivi
scelti tra soggetti in  possesso  di  specifica  professionalita'  in
materia  di  controllo  e  contabilita'  pubblica.  Per  quanto   non
specificamente  previsto,  si  applicano  in  quanto  compatibili  le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»; 
    f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Entro  60  giorni
dalla data di nomina del direttore dell'ISIN,  l'ISPRA  effettua  una
riorganizzazione  interna  dei  propri  uffici  che   assicuri   alla
struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da  apposita
convenzione  non  onerosa,  il  trasferimento  delle   dotazioni   di
personale, beni, servizi,  strutture,  laboratori  e  di  ogni  altra
dotazione necessari  per  garantire  le  condizioni  di  operativita'
secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»; 
    g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  298,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, nonche'  dall'articolo  1,  comma  493,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°  gennaio  2018  e'
altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81  milioni  di  euro,
mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno,  di  una  corrispondente  quota  degli  introiti  della
componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica,  definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16  marzo
1999, n. 79,  e  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 83.»; 
    h) il comma  16  e'  sostituito  dal  seguente:  «16.  Gli  oneri
economici per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie, di monitoraggio, di ispezione  e  di  controllo  sono  a
carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o  dell'esercente  o
del titolare dell'impianto nucleare  o  dell'attivita'  sottoposta  a
ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di
indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico  del
Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e  sono
liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali  approvati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico.»; 
    i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
per la preparazione alle emergenze sul sito.»; 
    l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»; 
    m) dopo il comma 20 sono aggiunti i  seguenti:  «20-bis.  Per  la
gestione  unitaria  di  servizi  strumentali  l'ISIN  puo'  stipulare
convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 4  marzo  2014,  n.  45,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. - Ai fini  dell'applicazione  della  normativa
          vigente   in   materia   si   definisce    "autorita'    di
          regolamentazione   competente"   il   soggetto    di    cui
          all'articolo 6 del presente decreto, designato  a  svolgere
          le  funzioni  e   i   compiti   di   autorita'   nazionale,
          indipendente ai sensi  delle  direttive  2009/71/Euratom  e
          2011/70/Euratom,  in  materia  di  sicurezza   nucleare   e
          radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 4  marzo  2014,  n.  45,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Autorita' di regolamentazione competente).  -
          1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di
          sicurezza nucleare e di  radioprotezione  e'  l'Ispettorato
          nazionale per la sicurezza nucleare  e  la  radioprotezione
          (ISIN). 
              2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti  di  autorita'
          nazionale per la  regolamentazione  tecnica  espletando  le
          istruttorie  connesse   ai   processi   autorizzativi,   le
          valutazioni tecniche, il controllo  e  la  vigilanza  delle
          installazioni  nucleari  non  piu'  in   esercizio   e   in
          disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli  impianti  e
          delle  attivita'  connesse  alla   gestione   dei   rifiuti
          radioattivi e del  combustibile  nucleare  esaurito,  delle
          materie nucleari, della  protezione  fisica  passiva  delle
          materie e delle  installazioni  nucleari,  delle  attivita'
          d'impiego delle sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  e  di
          trasporto delle materie radioattive  emanando  altresi'  le
          certificazioni previste dalla normativa vigente in tema  di
          trasporto  di  materie  radioattive  stesse.  Emana   guide
          tecniche  e  fornisce  supporto  ai  ministeri   competenti
          nell'elaborazione  di  atti  di  rango  legislativo   nelle
          materie  di  competenza.  Fornisce  supporto  tecnico  alle
          autorita'   di   protezione   civile   nel   campo    della
          pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche
          e  nucleari,  svolge  le  attivita'  di   controllo   della
          radioattivita' ambientale previste dalla normativa  vigente
          ed assicura  gli  adempimenti  dello  Stato  italiano  agli
          obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali   sulle
          salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato
          italiano   nell'ambito   delle   attivita'   svolte   dalle
          organizzazioni internazionali e dall'Unione  europea  nelle
          materie di  competenza  e  la  partecipazione  ai  processi
          internazionali e comunitari di valutazione della  sicurezza
          nucleare degli  impianti  nucleari  e  delle  attivita'  di
          gestione  del  combustibile  irraggiato   e   dei   rifiuti
          radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza
          nucleare degli  impianti  nucleari  e  sulla  normativa  in
          materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la
          preventiva  autorizzazione  di  altri  organismi  o   enti.
          Qualora  le  informazioni   abbiano   una   classifica   di
          segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.  124,  si
          applicano le norme in materia di tutela delle  informazioni
          classificate. 
              3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che
          durano in carica sette anni, non rinnovabili e il  collegio
          dei revisori. 
              4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro  90  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri  da  adottarsi  su  proposta   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          acquisiti   i   pareri   favorevoli    delle    Commissioni
          parlamentari competenti. In nessun caso  la  nomina  potra'
          essere effettuata in caso di mancanza del  predetto  parere
          espresso, a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  dalle
          predette Commissioni, entro trenta giorni dalla  richiesta.
          Il Direttore: 
                a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; 
                b) svolge le funzioni di direzione,  coordinamento  e
          controllo della struttura; 
                c) definisce le linee  strategiche  e  gli  obiettivi
          operativi dell'ISIN; 
                d) definisce le procedure organizzative interne e  le
          tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti  e
          dei pareri di spettanza dell'ISIN; 
                e) emana le tariffe da applicare  agli  operatori  ai
          sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento
          dei servizi dell'ISIN; 
                f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura
          nell'ambito di  istruttorie  autorizzative  condotte  dalle
          amministrazioni pubbliche e gli  atti  di  approvazione  su
          istanza degli operatori; 
                g) svolge il ruolo di rappresentanza per  le  materie
          di competenza nei consessi comunitari e internazionali; 
                h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione
          annuale sulle attivita'  svolte  dall'ISIN  e  sullo  stato
          della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. 
              5. Il Direttore e' scelto  tra  persone  di  indiscussa
          moralita'  e  indipendenza,  di  comprovata  e  documentata
          esperienza e professionalita' ed elevata  qualificazione  e
          competenza nei  settori  della  sicurezza  nucleare,  della
          radioprotezione,  della  tutela   dell'ambiente   e   sulla
          valutazione di progetti complessi e di  difesa  contro  gli
          eventi estremi naturali o incidentali.  Per  almeno  dodici
          mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non  puo'
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza,  ne'  con  le  relative
          associazioni. La violazione  di  tale  divieto  e'  punita,
          salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  una  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   pari   ad   una    annualita'
          dell'importo del corrispettivo percepito.  All'imprenditore
          e all'associazione che  abbiano  violato  tale  divieto  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
          per cento del fatturato e, comunque, non inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore ad euro 10  milioni,  e,  nei  casi
          piu' gravi o quando il  comportamento  illecito  sia  stato
          reiterato,  la  revoca  dell'atto  autorizzativo   inerente
          all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del  presente
          comma. I limiti massimo e  minimo  di  tale  sanzione  sono
          rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          rilevato dall'ISTAT. 
              6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di  cui  uno
          con funzioni di coordinamento  organizzativo  interno  alla
          medesima, scelti tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
          indipendenza, di  comprovata  e  documentata  esperienza  e
          professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei
          settori della sicurezza  nucleare,  della  radioprotezione,
          della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di  progetti
          complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali  o
          incidentali. I  componenti  della  Consulta  sono  nominati
          entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri   da
          adottarsi su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisiti  i  pareri
          favorevoli delle Commissioni  parlamentari  competenti.  In
          nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di
          mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a   maggioranza
          assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,  entro
          trenta giorni dalla richiesta. La Consulta  esprime  parere
          obbligatorio: 
                a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e
          sugli  obiettivi  operativi  nonche'   sulle   tariffe   da
          applicare agli operatori; 
                b)  in  merito  alle   procedure   operative   e   ai
          regolamenti interni dell'ISIN; 
                c)  sulle  proposte  di  guide  tecniche  predisposte
          dall'ISIN. 
              7.  Il  trattamento  economico  del  direttore  e   dei
          componenti della Consulta e' determinato  con  decreto  del
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli
          oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  sono
          coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15  e
          17 del presente articolo. Se appartenente  ai  ruoli  della
          pubblica  amministrazione,  il   direttore   dell'ISIN   e'
          collocato  in  posizione  di  fuori  ruolo,  aspettativa  o
          analoga  posizione  per  l'intera   durata   dell'incarico,
          garantendo   il   trattamento   economico   in   godimento,
          comprensivo  dei  trattamenti  economici  accessori,  salva
          l'applicazione   dell'articolo   23-ter,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  nei
          soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN. 
              8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di  provata
          competenza tecnica  nelle  specifiche  aree  di  pertinenza
          dell'Ispettorato, nel limite massimo  di  60  unita'  e  di
          provata  competenza  giuridico-amministrativa,  nel  limite
          massimo di  30  unita',  di  cui  almeno  5  con  qualifica
          dirigenziale non generale ai  sensi  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse  sono
          costituite, in sede di  prima  applicazione,  da  personale
          gia'  appartenente  al   Dipartimento   nucleare,   rischio
          tecnologico e industriale dell'ISPRA,  da  altro  personale
          ISPRA  e  da  risorse  provenienti   da   altre   pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  di  ricerca.  Il  personale  non
          proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione  di
          comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico
          in  godimento  presso   l'amministrazione   o   l'ente   di
          appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si
          applica quanto previsto  all'articolo  70,  comma  12,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale  di
          ruolo si applica  il  trattamento  giuridico  ed  economico
          previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e  della
          ricerca, di cui all'articolo  5  del  Contratto  Collettivo
          Nazionale Quadro del 13 luglio 2016. 
              9. Non puo' essere nominato direttore,  ne'  componente
          della Consulta ne'  puo'  far  parte  dell'ISIN  colui  che
          esercita,   direttamente   o   indirettamente,    attivita'
          professionale  o  di  consulenza,   e'   amministratore   o
          dipendente  di  soggetti  privati  operanti  nel   settore,
          ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei  partiti
          politici, ha interessi diretti o  indiretti  nelle  imprese
          operanti   nel   settore,   o   ricadenti   nei   casi   di
          incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in
          controllo pubblico  ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 
              10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
          dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui  al  comma
          9, accertato con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri   da
          adottarsi su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisiti  i  pareri
          favorevoli delle Commissioni parlamentari  competenti.  Per
          il  personale  dell'ISIN,  il  venir  meno   dei   suddetti
          requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico. 
              11.  L'ISIN  ha  personalita'  giuridica   di   diritto
          pubblico,   opera   in   piena   autonomia   regolamentare,
          organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile,  con
          indipendenza  di  giudizio  e   di   valutazione,   ed   e'
          responsabile   della    sicurezza    nucleare    e    della
          radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento
          delle funzioni e dei compiti di autorita'  nazionale  negli
          ambiti stabiliti  dalla  legislazione  vigente.  L'ISIN  ha
          sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito
          nella Tabella "A" allegata alla legge 29 ottobre  1984,  n.
          720. L'ISIN e'  dotato  di  un  Organismo  indipendente  di
          valutazione delle performance ed e? sottoposto al controllo
          della Corte dei conti ai sensi dell'articolo  3,  comma  4,
          della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.  Il  collegio  dei
          revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze ed e'  composto  da  tre  membri  effettivi
          scelti   tra   soggetti   in    possesso    di    specifica
          professionalita' in materia  di  controllo  e  contabilita'
          pubblica.  Per  quanto  non  specificamente  previsto,   si
          applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
          legge 20 marzo 1975, n. 70, e del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419. 
              12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del  direttore
          dell'ISIN, l'ISPRA effettua  una  riorganizzazione  interna
          dei propri uffici che assicuri alla  struttura  di  cui  al
          comma  1,   con   modalita'   regolamentate   da   apposita
          convenzione non onerosa, il trasferimento  delle  dotazioni
          di personale, beni, servizi,  strutture,  laboratori  e  di
          ogni altra dotazione necessari per garantire le  condizioni
          di  operativita'  secondo  i  principi  e  i  requisiti  di
          autonomia di cui al comma 11. 
              13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN  puo'
          avvalersi,  previa  la  stipula  di  apposite  convenzioni,
          dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente  a  fini  di   supporto   tecnico
          scientifico e di organizzazioni che soddisfino  i  principi
          di trasparenza e indipendenza da soggetti  coinvolti  nella
          promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 
              14. Entro 90 giorni dalla data  di  nomina  di  cui  al
          comma 4  del  presente  articolo,  il  direttore  dell'ISIN
          trasmette al Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello   sviluppo
          economico, affinche' possano formulare entro 30  giorni  le
          proprie  osservazioni,   il   regolamento   che   definisce
          l'organizzazione     e     il     funzionamento     interni
          dell'Ispettorato. 
              15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono  costituiti,  per
          l'avvio  della  sua  ordinaria  attivita',  dalle   risorse
          finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   gia'
          destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29,
          comma 17, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  15  febbraio  2011,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105  del
          7  maggio  2011,  dalle  risorse  finanziarie   attualmente
          assegnate al Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e
          industriale  dell'ISPRA,  e  dalle  risorse  derivanti  dai
          diritti che l'ISIN stesso e'  autorizzato  ad  applicare  e
          introitare di cui al comma 17  del  presente  articolo.  Le
          risorse  finanziarie  gia'   disponibili   a   legislazione
          vigente, di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del
          citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011,  sono  quelle
          successivamente riassegnate dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico all'ISPRA  nella  misura  di  1.205.000,00  euro.
          Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  298,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo
          1, comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2018  e'  altresi'  assicurato  un
          gettito annuo,  pari  a  3,81  milioni  di  euro,  mediante
          versamento al bilancio dell'ISIN, entro il  31  gennaio  di
          ciascun anno, di una corrispondente  quota  degli  introiti
          della componente  tariffaria  A2  sul  prezzo  dell'energia
          elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  e  dell'articolo
          1, comma 1, del decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2003,
          n. 83. 
              16. Gli  oneri  economici  per  l'organizzazione  e  lo
          svolgimento delle attivita' istruttorie,  di  monitoraggio,
          di ispezione e di controllo  sono  a  carico  del  soggetto
          richiedente  l'autorizzazione  o   dell'esercente   o   del
          titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta
          a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse  ad
          attivita' di indagine delegate  dall'autorita'  giudiziaria
          sono  poste  a  carico  del   Ministero   della   giustizia
          nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate  sulla
          base dei criteri e delle tariffe  nazionali  approvati  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. 
              17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
          ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati  sono
          tenuti al versamento di un  corrispettivo  da  determinare,
          sulla  base  dei   costi   effettivamente   sostenuti   per
          l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce  il  sistema
          da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi  a
          principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e  dandone
          pubblicazione sul proprio sito web. Le  determinazioni  del
          direttore con le quali sono fissati gli importi, i  termini
          e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              18. L'ISIN assicura,  attraverso  idonei  strumenti  di
          formazione e aggiornamento, il mantenimento e  lo  sviluppo
          delle competenze in materia  di  sicurezza  nucleare  e  di
          radioprotezione del proprio personale attribuendo  altresi'
          a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove  necessario,
          specifici  programmi  di  formazione,  per  contemplare  le
          esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7  per
          la  gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei   rifiuti
          radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito. 
              19. Per l'esercizio delle proprie  funzioni  ispettive,
          l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano  ai  sensi
          dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230. 
              20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste  ai
          sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17. 
              20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali
          l'ISIN puo' stipulare convenzioni  con  le  Amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».