Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lorenzin, Ministro della salute Minniti, Ministro dell'interno Orlando, Ministro della giustizia Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo degli articoli 51 e 52 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita: «Art. 51. (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica. 3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.» «Art. 52. (Depositi e complessi nucleari sottocritici). - 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7 lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.». Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 si veda nelle note alle premesse.