Art. 17 
 
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e  per  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge  si  applicano  anche
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  compatibilmente  con  quanto  previsto  dai  rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando