Art. 8 
 
               Sviluppo della rete a banda ultralarga 
                     e programmi di e-government 
 
  1.  Al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo,  previsto   dall'Agenda
digitale europea, di garantire, entro il 2020, a  tutti  i  cittadini
l'accesso  alle  reti  a   connessione   veloce   e   ultraveloce   e
subordinatamente  alla   previa   autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali  non  vi
e' interesse da parte  degli  operatori  a  realizzare  reti  per  la
connessione veloce e ultraveloce, possono  beneficiare  delle  misure
previste dalla deliberazione del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 65/2015 del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre  2015,  in  attuazione
della Strategia  italiana  per  la  banda  ultralarga,  adottata  dal
Consiglio  dei  ministri  il  3  marzo  2015,  volte  a  favorire  la
diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga. 
  2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai
requisiti  prescritti  dalla  legislazione  nazionale  e  dell'Unione
europea, hanno la precedenza nell'accesso ai  finanziamenti  pubblici
previsti dalla normativa vigente per la realizzazione  dei  programmi
di e-government.  In  tale  ambito  sono  prioritari  i  collegamenti
informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo  2,  comma
2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di
telecomunicazione a banda larga e senza fili. 
  3.   Il   Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione,  nell'individuare  le   specifiche   iniziative   di
innovazione tecnologica per i  comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g),  della
legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  indica  prioritariamente  quelle
riguardanti, anche in forma  associata,  i  piccoli  comuni  compresi
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5. 
 
          Note all'art. 8: 
               - Il comma 2, lettera g), dell'art. 26 della legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2003), e' il seguente: 
              «Art.  26  (Disposizioni  in  materia  di   innovazione
          tecnologica) - (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare una migliore  efficacia  della
          spesa informatica e telematica  sostenuta  dalle  pubbliche
          amministrazioni,   di   generare   significativi   risparmi
          eliminando  duplicazioni  e  inefficienze,  promuovendo  le
          migliori  pratiche  e  favorendo  il  riuso,   nonche'   di
          indirizzare gli investimenti nelle tecnologie  informatiche
          e  telematiche,  secondo   una   coordinata   e   integrata
          strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: 
              (Omissis). 
              g) individua specifiche iniziative  per  i  comuni  con
          popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  per  le  isole
          minori; 
              (Omissis).».