Art. 9 
 
Disposizioni relative  ai  servizi  postali  e  all'effettuazione  di
                              pagamenti 
 
  1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse  e  tributi  nonche'
dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas  e  di  ogni
altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli comuni  puo'  essere
utilizzata per l'attivita' di incasso e  trasferimento  di  somme  la
rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, previa convenzione con gli  stessi  concessionari,  nel
rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e  delle
disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. 
  2. Al fine di  perseguire  l'obiettivo  della  coesione  sociale  e
territoriale, in conformita' alla normativa europea  e  nazionale,  e
fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore,  i
piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa  con  la  regione,
possono proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel  contratto
di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche
attraverso  l'eventuale  ripristino  di  uffici  postali,   l'offerta
complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi,  in
specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di
efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e
valorizzando la presenza capillare degli uffici postali  appartenenti
al fornitore del servizio postale universale. Di tali  iniziative  e'
data  informazione  da  parte  del  fornitore  del  servizio  postale
universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni. 
  3. I piccoli comuni possono altresi': 
    a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con
la societa' Poste  italiane  Spa,  affinche'  i  pagamenti  in  conto
corrente  postale,  in  particolare  quelli  concernenti  le  imposte
comunali, i pagamenti dei vaglia postali  nonche'  altre  prestazioni
possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o
frazioni  non  serviti  dal  servizio  postale,  nel  rispetto  della
disciplina riguardante i servizi di pagamento  e  delle  disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia; 
    b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, la gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa alla societa' Poste italiane Spa. 
 
          Note all'art. 9: 
               - Il comma 1 dell'art.  40  della  legge  23  dicembre
          1998,  n.  448  (Misure  di   finanza   pubblica   per   la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: 
              «Art. 40 (Interventi nel  settore  postale).  -  1.  La
          societa' Poste italiane Spa  e'  autorizzata  all'esercizio
          del servizio di  tesoreria  degli  enti  pubblici,  secondo
          modalita' stabilite  con  convenzione.  La  societa'  Poste
          italiane Spa e' altresi' autorizzata a effettuare incassi e
          pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A  tal
          fine  puo'  eseguire  operazioni   di   versamento   e   di
          prelevamento di fondi  presso  la  tesoreria  statale,  con
          modalita' da stabilire convenzionalmente. 
              (Omissis).».