Art. 4 
 
Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e  il  raccordo
  della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
  1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre
  2012, relativo all'attuazione di una  cooperazione  rafforzata  nel
  settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle
  disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,
  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3  novembre  2016,
  n. 214 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela
brevettuale unitaria, e per il coordinamento e  il  raccordo  tra  la
normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo  su  un  tribunale
unificato dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,  n.
214. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  adeguare  le  disposizioni  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  1257/2012,  con  abrogazione  espressa   delle
disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; 
    b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  alle  disposizioni  del
citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; 
    c)  salvaguardare  la  possibilita'  di   adottare   disposizioni
attuative  del  regolamento  (UE)   n.   1257/2012   anche   mediante
provvedimenti di natura regolamentare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  non
coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti; 
    d) prevedere per i brevetti europei per cui e'  stata  presentata
una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto,  revoca  o
ritiro della  richiesta  di  effetto  unitario,  il  termine  per  il
deposito della traduzione in  lingua  italiana  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del  codice  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  decorra  dalla
data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto
o revoca dell'effetto unitario o dalla data  di  ricezione  da  parte
dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; 
    e) prevedere che le disposizioni sulla  preminenza  del  brevetto
europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale,
di cui all'articolo 59 del codice di cui al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui  sia  stato
concesso l'effetto unitario al brevetto europeo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1257/2012  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativo  all'attuazione  di  una
          cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
          tutela brevettuale unitaria e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
          dicembre 2012, n. L 361. 
              - La  legge  3  novembre  2016,  n.  214  (Ratifica  ed
          esecuzione  dell'Accordo  su  un  tribunale  unificato  dei
          brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles  il  19  febbraio
          2013, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre
          2016, n. 275. 
              - Si riporta il testo degli articoli 56 e 59 del citato
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: 
              «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce  gli
          stessi diritti ed e'  sottoposto  allo  stesso  regime  dei
          brevetti  italiani  a  decorrere  dalla  data  in  cui   e'
          pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione
          della concessione del brevetto.  Qualora  il  brevetto  sia
          soggetto a procedura di opposizione ovvero di  limitazione,
          l'ambito della protezione stabilito con  la  concessione  o
          con la decisione di mantenimento in forma modificata o  con
          la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
          data in cui  e'  pubblicata  la  menzione  della  decisione
          concernente l'opposizione o la limitazione. 
              2. Le contraffazioni sono valutate in conformita'  alla
          legislazione italiana in materia. 
              3.  Il  titolare  deve  fornire  all'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi una traduzione  in  lingua  italiana  del
          testo del brevetto concesso  dall'Ufficio  europeo  nonche'
          del testo del brevetto  mantenuto  in  forma  modificata  a
          seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
          della procedura di limitazione. 
              4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme  al
          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo
          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla
          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 
              5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui  ai
          commi 3 e  4,  il  brevetto  europeo  e'  considerato,  fin
          dall'origine, senza effetto in Italia.». 
              «Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo  in  caso  di
          cumulo delle protezioni). - 1.  Qualora,  per  la  medesima
          invenzione un brevetto  italiano  ed  un  brevetto  europeo
          valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore
          o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
          priorita', il brevetto italiano, nella misura in  cui  esso
          tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa  di
          produrre i suoi effetti alla data in cui: 
                a)  il  termine  per  promuovere   l'opposizione   al
          brevetto europeo e'  scaduto  senza  che  sia  stata  fatta
          opposizione; 
                b) la procedura di opposizione si e'  definitivamente
          conclusa  con  il  mantenimento  in  vigore  del   brevetto
          europeo; 
                c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se  tale
          data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 
              2. Le disposizioni del comma 1 rimangono  valide  anche
          se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato  o
          decada. 
              3. Alla scadenza dei termini di cui al comma  1,  colui
          che ha promosso un'azione a tutela  del  brevetto  italiano
          puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a
          tutela del brevetto europeo,  fatti  salvi  i  diritti  che
          scaturiscono  dal  brevetto   italiano   per   il   periodo
          anteriore.». 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3.