Art. 6 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 9 marzo  2016,  sui  dispositivi  di  protezione
  individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale,  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'interno. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1992,  n.  475,  per  l'adeguamento  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute  nella
normativa nazionale,  con  abrogazione  espressa  delle  disposizioni
incompatibili  con  il   medesimo   regolamento   (UE)   2016/425   e
coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti
delegati  e  di  esecuzione  del  medesimo  regolamento  europeo  con
successivo regolamento, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla  legge
e gia' eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti; 
    c) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento  (UE)
2016/425; 
    d) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione  e  verifica  della  conformita'   dei   dispositivi   di
protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e  sicurezza
di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425,  anche  al
fine di prevedere che tali compiti  di  valutazione  e  di  controllo
degli organismi siano  affidati  mediante  apposite  convenzioni  non
onerose all'organismo unico  nazionale  di  accreditamento  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    e) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le attivita' connesse all'attuazione del regolamento  (UE)  2016/425,
conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234; 
    f) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative  pecuniarie
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente
alle  previsioni  dell'articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
e individuazione delle procedure per la  vigilanza  sul  mercato  dei
dispositivi di protezione  individuale  ai  sensi  del  capo  VI  del
regolamento (UE) n. 2016/425; 
    g)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o   di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma
1. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/425  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sui  dispositivi  di  protezione
          individuale  e  che  abroga  la  direttiva  89/686/CEE  del
          Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 81. 
              - Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475
          (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
          dicembre  1989,  in   materia   di   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi  di
          protezione  individuale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  30  e  33  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge  europea).  -  1.  La  legge  di  delegazione
          europea  e  la  legge  europea,  di  cui  all'articolo  29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                a) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                b) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'articolo 35; 
                d) delega legislativa al Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                e) delega legislativa al Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                f) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                g)   disposizioni   che   individuano   i    principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                h) disposizioni  che,  nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                i) delega legislativa al Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
                a)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                b)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                d) disposizioni occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                e) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.».