Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 9 marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano
  carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti  gassosi  e  che  abroga  la
direttiva 2009/142/CE. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre  1971,
n. 1083, per l'adeguamento alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/426, con abrogazione espressa delle  disposizioni  superate  dal
regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale regolamentare vigente  nelle  materie  non  riservate  alla
legge alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426,  alle  sue
eventuali successive modifiche,  nonche'  agli  atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui
al comma 4; 
    c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico  e,  per
quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, quali autorita' di vigilanza  del  mercato  ai
sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426; 
    d) previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni  degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente  alle
previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  il  Governo  adotta  uno  o  piu'
regolamenti, ai sensi dei commi 1 o  2,  a  seconda  della  procedura
seguita per  l'adozione  delle  norme  regolamentari  da  modificare,
dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ai  fini
dell'adeguamento  della  normativa  nazionale  regolamentare  vigente
nelle  materie  non  riservate  alla  legge  alle  disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali  successive  modifiche,
nonche' agli atti delegati e di esecuzione del  medesimo  regolamento
europeo. 
  5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma  4
il Governo e' tenuto a seguire i seguenti criteri specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/426,  con
abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE)
2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento  (UE)
2016/426; 
    c) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione  e  verifica  della  conformita'  degli  apparecchi   che
bruciano carburanti gassosi  ai  requisiti  essenziali  di  salute  e
sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE)  2016/426,
anche al fine di prevedere che  tali  compiti  di  valutazione  e  di
controllo  degli   organismi   siano   affidati   mediante   apposite
convenzioni   non   onerose   all'organismo   unico   nazionale    di
accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23  luglio  2009,
n. 99; 
    d) individuazione delle procedure per la  vigilanza  sul  mercato
degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo  V
del regolamento (UE) 2016/426; 
    e) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le attivita' connesse all'attuazione del regolamento  (UE)  2016/426,
conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo degli articoli 30 e 33  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 6. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  2016/426  del  Parlamento
          europeo sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  e
          che abroga la direttiva  2009/142/CE  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31  marzo  2016,
          n. L 81. 
              - La legge 6 dicembre  1971,  n.  1083  (Norme  per  la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre 1996, n. 661 (Regolamento per  l'attuazione  della
          direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.
          302, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
          2009, n. 99, si veda nelle note all'articolo 6.