Art. 8 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di
  mercato (regolamento sugli  abusi  di  mercato)  e  che  abroga  la
  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  le
  direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli
abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio e le  direttive  2003/124/CE,  2003/125/CE  e
2004/72/CE della Commissione. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 596/2014, le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari, e in
particolare: 
      1) rivedere l'articolo 114, comma  7,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nella  parte  in  cui
prescrive gli obblighi di comunicazione delle  operazioni  effettuate
su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti  rilevanti  e
di controllo, nel rispetto dei principi  indicati  dall'articolo  14,
commi 24-bis e seguenti, della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  e
successive modificazioni; 
      2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire  la  tutela
degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con
regolamento  gli  obblighi  di   comunicazione   delle   informazioni
necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari  diffusi
in misura rilevante; 
    b) apportare al testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014  e
provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme   dell'ordinamento
nazionale  riguardanti  gli  istituti  disciplinati  dal  regolamento
anzidetto; in particolare,  rivedere  la  disciplina  in  materia  di
ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
ai sensi  dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo  la  trasmissione  su
richiesta della CONSOB della documentazione comprovante  il  rispetto
delle  condizioni  a  tal  fine  richieste   dall'articolo   17   del
regolamento (UE) n. 596/2014; 
    c) prevedere la CONSOB quale autorita'  competente  ai  fini  del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando  che  la  stessa  autorita'
possa esercitare i poteri di vigilanza e  di  indagine  di  cui  agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo  30  del
medesimo regolamento; 
    d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito dal testo  unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  il  ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le
finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014  e
dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa   del   medesimo
regolamento; 
    e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle  degli  articoli
24,  25  e  26  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014  in  materia  di
cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorita' europea  degli
strumenti  finanziari  e  dei  mercati  (ESMA),  con   le   autorita'
competenti degli Stati membri nonche' con le autorita'  di  vigilanza
di Paesi terzi; 
    f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni  e  le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente  elencate
dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel  rispetto  dei
criteri, dei limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dal  regolamento
medesimo  e  della  parte  V  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58;   rivedere   l'articolo
187-terdecies del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo che  l'autorita'  giudiziaria  o  la
CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle  sanzioni  di
propria competenza,  delle  misure  punitive  gia'  irrogate  nonche'
disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o  amministrative,
aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella
gia' eseguita o scontata; 
    g) rivedere l'articolo 187-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  modo  tale  da
assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
    h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per  le  violazioni  delle  previsioni  stabilite  dal
regolamento (UE)  n.  596/2014,  si  tenga  conto  delle  circostanze
pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento; 
    i)  adottare  le  opportune  misure  per  dare  attuazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza  competente
di  violazioni  effettive  o  potenziali  del  medesimo  regolamento,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di  protezione  dei
soggetti coinvolti; 
    l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del  regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel  proprio
sito internet delle decisioni relative all'imposizione  di  misure  e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  596/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  relativo  agli  abusi  di  mercato
          (regolamento sugli  abusi  di  mercato)  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
          e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE  della
          Commissione  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  114,   116,
          187-sexies e 187-terdecies del citato  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1.  Fermi  gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di legge, gli emittenti  quotati  comunicano  al  pubblico,
          senza  indugio,  le  informazioni   privilegiate   di   cui
          all'articolo  181   che   riguardano   direttamente   detti
          emittenti e le societa' controllate. La  CONSOB  stabilisce
          con regolamento le modalita' e i termini  di  comunicazione
          delle  informazioni,  ferma  restando  la   necessita'   di
          pubblicazione tramite mezzi  di  informazione  su  giornali
          quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare  le
          funzioni attribuite alla societa' di gestione  del  mercato
          con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle  per
          il   corretto   svolgimento   delle    funzioni    previste
          dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 
              2. Gli emittenti quotati impartiscono  le  disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
              3. Gli emittenti  quotati  possono,  sotto  la  propria
          responsabilita', ritardare  la  comunicazione  al  pubblico
          delle   informazioni   privilegiate,   al   fine   di   non
          pregiudicare i loro legittimi interessi,  nelle  ipotesi  e
          alle condizioni stabilite  dalla  Consob  con  regolamento,
          sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su
          fatti e circostanze essenziali e che  gli  stessi  soggetti
          siano in grado di garantirne la  riservatezza.  La  CONSOB,
          con regolamento, puo'  stabilire  che  l'emittente  informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate e puo'  individuare  le  misure  necessarie  a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
              4. Qualora i  soggetti  indicati  al  comma  1,  o  una
          persona  che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro   conto,
          comunichino  nel  normale  esercizio  del   lavoro,   della
          professione, della funzione o dell'ufficio le  informazioni
          indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad  un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale, gli stessi soggetti indicati al  comma  1  ne
          danno integrale comunicazione al pubblico,  simultaneamente
          nel caso di divulgazione intenzionale e  senza  indugio  in
          caso di divulgazione non intenzionale. 
              5. La CONSOB puo', anche in  via  generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo  122  che
          siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,
          notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione   del
          pubblico. In caso di  inottemperanza,  la  CONSOB  provvede
          direttamente a spese del soggetto inadempiente. 
              6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano
          e gli emittenti quotati aventi l'Italia come  Stato  membro
          d'origine  oppongano,  con  reclamo  motivato,  che   dalla
          comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta  ai
          sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave  danno,  gli
          obblighi di comunicazione sono sospesi.  La  CONSOB,  entro
          sette  giorni,  puo'   escludere   anche   parzialmente   o
          temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
          che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
          circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il  reclamo
          si intende accolto. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di controllo o di direzione in un  emittente  quotato  e  i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate indicate al comma 1 e detengano il  potere  di
          adottare  decisioni  di  gestione  che   possono   incidere
          sull'evoluzione e sulle prospettive  future  dell'emittente
          quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno  pari  al
          10 per cento  del  capitale  sociale,  nonche'  ogni  altro
          soggetto  che   controlla   l'emittente   quotato,   devono
          comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,  aventi
          ad oggetto azioni emesse dall'emittente o  altri  strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta  persona.   Tale   comunicazione   deve   essere
          effettuata anche dal coniuge non separato  legalmente,  dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti  e  gli  affini  conviventi  dei   soggetti   sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con regolamento, in attuazione della  direttiva  2004/72/CE
          della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB  individua
          con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita'  e  i
          termini delle comunicazioni, le modalita' e  i  termini  di
          diffusione al pubblico delle informazioni, nonche'  i  casi
          in cui detti obblighi si applicano  anche  con  riferimento
          alle societa' in  rapporto  di  controllo  con  l'emittente
          nonche' ad ogni altro  ente  nel  quale  i  soggetti  sopra
          indicati svolgono le funzioni previste  dal  primo  periodo
          del presente comma. 
              8. I soggetti che producono  o  diffondono  ricerche  o
          valutazioni, con l'esclusione  delle  societa'  di  rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati  all'articolo
          180,  comma  1,  lettera  a),  o  gli  emittenti  di   tali
          strumenti, nonche' i soggetti che  producono  o  diffondono
          altre informazioni che raccomandano o propongono  strategie
          di investimento destinate ai canali di  divulgazione  o  al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di  interessi  riguardo  agli  strumenti   finanziari   cui
          l'informazione si riferisce. 
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
                a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
                b) le modalita' di  pubblicazione  delle  ricerche  e
          delle informazioni indicate al comma 8 prodotte  o  diffuse
          da emittenti quotati o da soggetti  abilitati,  nonche'  da
          soggetti in rapporto di controllo con essi. 
              10.  Fatto  salvo  il  disposto   del   comma   8,   le
          disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),  non
          si  applicano  ai   giornalisti   soggetti   a   norme   di
          autoregolamentazione   equivalenti    purche'    la    loro
          applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti.  La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni. 
              11. Le istituzioni che diffondono al  pubblico  dati  o
          statistiche idonei ad influenzare sensibilmente  il  prezzo
          degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
          1, lettera a), devono divulgare tali informazioni  in  modo
          corretto e trasparente. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari per i quali sia stata presentata  una  richiesta
          di ammissione alle negoziazioni nei  mercati  regolamentati
          italiani.». 
              «Art.  116  (Strumenti  finanziari   diffusi   tra   il
          pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
          e  115  si  applicano  anche   agli   emittenti   strumenti
          finanziari  che,   ancorche'   non   quotati   in   mercati
          regolamentati italiani, siano diffusi tra  il  pubblico  in
          misura rilevante. La CONSOB stabilisce  con  regolamento  i
          criteri per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e  puo'
          dispensare, in tutto  o  in  parte,  dall'osservanza  degli
          obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
          finanziari quotati in mercati regolamentati di altri  paesi
          dell'Unione Europea o in mercati di paesi  extracomunitari,
          in considerazione degli obblighi  informativi  a  cui  sono
          tenuti in forza della quotazione. 
              2. Agli emittenti indicati al comma 1 si  applicano  le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158. 
              2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del  comma  7,  e
          115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
          ammessi alle  negoziazioni  nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione che presentano  le  caratteristiche  stabilite
          dalla  Consob  con   regolamento   e   a   condizione   che
          l'ammissione   sia   stata    richiesta    o    autorizzata
          dall'emittente. 
              2-ter. (abrogato).». 
              «Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto
          dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. 
              2. Qualora non sia possibile  eseguire  la  confisca  a
          norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
          denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
              3. In nessun caso puo' essere disposta la  confisca  di
          beni che non appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'
          applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.». 
              «Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e
          delle sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando
          per lo stesso fatto e' stata applicata a carico del  reo  o
          dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria  ai  sensi
          dell'articolo   187-septies,   la   esazione   della   pena
          pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da  reato
          e'  limitata   alla   parte   eccedente   quella   riscossa
          dall'Autorita' amministrativa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246   (Semplificazione   e   riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «Art. 14 (Semplificazione  della  legislazione).  -  1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
          comparazione delle opzioni  le  amministrazioni  competenti
          tengono conto della necessita' di  assicurare  il  corretto
          funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle
          liberta' individuali. 
              2.  L'AIR  costituisce  un  supporto   alle   decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 
              3. L'elaborazione degli schemi di  atti  normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8. 
              4.  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 
              5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a) i criteri generali e  le  procedure  dell'AIR,  da
          concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
          di consultazione; 
                b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
          esclusione dell'AIR; 
                c)  i  criteri  generali  e  le  procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
                d) i criteri ed i contenuti generali della  relazione
          al Parlamento di cui al comma 10. 
              5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera  a),
          da'  conto,  tra  l'altro,  in  apposite   sezioni,   della
          valutazione dell'impatto sulle piccole e  medie  imprese  e
          degli   oneri   informativi   e    dei    relativi    costi
          amministrativi,  introdotti  o  eliminati   a   carico   di
          cittadini e  imprese.  Per  onere  informativo  si  intende
          qualunque adempimento comportante  raccolta,  elaborazione,
          trasmissione, conservazione e produzione di informazioni  e
          documenti alla pubblica amministrazione. 
              5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera  a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. 
              6. I metodi di analisi e i modelli di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
              7.   L'amministrazione    competente    a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  risultati
          dell'AIR. 
              8.   Il   DAGL   assicura   il   coordinamento    delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
              10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR. 
              11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1,  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50. 
              12. Al fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi   dei   risultati   dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 107 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, individua le disposizioni legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
              13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di cui all'articolo 107 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
              14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo
          1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni,   decreti
          legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative
          statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
          se modificate con provvedimenti successivi, delle quali  si
          ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   esclusione   delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita; 
                b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
                c)  identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
                d) identificazione delle disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
                e) organizzazione delle disposizioni da mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
                f)  garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica   e
          sistematica della normativa; 
                g)  identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
                h) identificazione delle disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per
          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
              14-bis. Nelle materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
              14-ter. Fatto salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
              14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              16. (abrogato). 
              17. Rimangono in vigore: 
                a) le disposizioni contenute nel codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
                b) le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento
          degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
                c) le disposizioni tributarie e di bilancio e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco; 
                d)  le  disposizioni  che  costituiscono  adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; 
                e)  le  disposizioni  in  materia   previdenziale   e
          assistenziale. 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 
              18-bis. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
                a)  esprime  il  parere  sugli  schemi  dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
                b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
                c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari. 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.   Dallo   stesso   termine   cessano   gli   effetti
          dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. 
              24-bis.  Gli   atti   di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
                a) l'introduzione o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
                b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
                c) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo.».