Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente: 
    a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera a); 
    b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera b); 
    c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera c); 
    d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera d); 
    e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera e); 
    f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera f).