Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente: a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c); d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d); e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e); f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).