Art. 11 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta
del   soggetto   beneficiario   firmata   digitalmente   dal   legale
rappresentante, mediante presentazione di  stati  avanzamento  lavori
(SAL) in numero non superiore a due.  Le  richieste  dovranno  essere
inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel
sito internet del  Soggetto  gestore,  www.invitalia.it,  secondo  le
modalita' e  gli  schemi  pubblicati  con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 2, comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi  disponibili
dal Soggetto gestore, in un'apposita sezione del suo sito. Il mancato
utilizzo dei predetti schemi  nonche'  l'invio  della  richiesta  con
modalita'  diverse  da  quelle  indicate,  costituiscono  motivo   di
improcedibilita' della richiesta. 
  2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo  perduto
puo' avvenire soltanto successivamente  all'avvenuta  erogazione  del
finanziamento  bancario  da  parte  della  banca  finanziatrice.   La
richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del
programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti
di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una  dichiarazione
attestante la presenza dei beni presso l'unita' produttiva. 
  3. Costituisce parte integrante della richiesta  di  erogazione  di
cui al comma 2 la documentazione attestante almeno: 
    a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'; 
    b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento; 
    c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza
di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico
dell'impresa medesima; 
    d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario. 
  4.  Successivamente  all'esito  positivo   della   verifica   della
documentazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore,  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione  della  richiesta  di  erogazione,
procede all'erogazione al  soggetto  beneficiario  del  contributo  a
fondo  perduto  in  maniera  proporzionale  al  valore  della   spesa
ammissibile presentata. 
  5. La richiesta  di  erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto
relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre  mesi  dalla
data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato  rispetto  del
predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione. 
  6. Costituisce parte integrante della richiesta di  erogazione  del
SAL a saldo, oltre alla documentazione  richiamata  al  comma  3,  la
documentazione attestante la prova dei pagamenti di  tutte  le  spese
relative  al  programma   di   spesa   nonche'   l'autocertificazione
attestante  il  possesso  di   licenze,   permessi,   autorizzazioni,
abilitazioni e  l'espletamento  degli  adempimenti  previsti  per  il
regolare svolgimento  dell'attivita'.  Il  Soggetto  gestore  potra',
inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai
fini istruttori. 
  7. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e' in ogni
caso   subordinata   all'esito   positivo   della   verifica    della
documentazione di cui  al  comma  precedente  e  del  sopralluogo  di
verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui
al programma di spesa. 
  8.  Successivamente  all'esito  positivo   della   verifica   della
documentazione di cui al comma 6 e del sopralluogo di cui al comma 7,
il  Soggetto  gestore,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione della richiesta di erogazione,  procede  all'erogazione
del contributo a fondo perduto in  maniera  proporzionale  al  valore
della spesa presentata. 
  9. L'erogazione del  contributo  in  conto  interessi  avverra'  in
corrispondenza della scadenza delle singole rate previste  dal  piano
di ammortamento  del  finanziamento  bancario  concesso  dalla  banca
finanziatrice  al  soggetto  beneficiario.   Il   Soggetto   gestore,
verificate tutte le condizioni previste dalla  normativa  vigente  in
materia di erogazione di contributi pubblici, procede  all'erogazione
del  contributo  in  conto  interessi  maturato,  nei  trenta  giorni
precedenti la scadenza della singola rata. L'importo e' erogato  alla
banca finanziatrice, sulla  base  di  apposito  mandato  irrevocabile
all'incasso conferito dal soggetto  beneficiario,  le  cui  modalita'
operative saranno definite nella Convenzione di cui  all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge n. 91/2017. 
  10. Qualora, a seguito della  presentazione  di  una  richiesta  di
erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati
o  documenti  rispetto  a  quelli  gia'   presentati   dal   soggetto
beneficiario,  ovvero  precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla
documentazione prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli via PEC
al  soggetto  beneficiario,  assegnando  un  termine  per   la   loro
presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso  i  termini
per  l'erogazione  decorrono  dalla   data   di   ricevimento   della
documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti. 
  11. In caso di parziale realizzazione del programma  di  spesa,  la
quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e  ritenute
ammissibili ed e' subordinata alla verifica  da  parte  del  Soggetto
gestore  dell'organicita'  e  della   funzionalita'   dell'intervento
realizzato. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  14,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 13 Omissis 
              14. Le modalita' di  corresponsione  del  contributo  a
          fondo perduto e del contributo in conto interessi,  nonche'
          i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
          definite con il decreto di cui al comma 15.  Le  condizioni
          tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
          convenzione che Invitalia e' autorizzata  a  stipulare  con
          l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»