Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 15, del decreto-legge n. 91/2017, attua la misura  incentivante
«Resto al Sud», individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilita'
alla misura, le modalita' di attuazione della stessa, le modalita' di
accreditamento dei soggetti di  cui  all'articolo  5,  comma  10  del
presente regolamento, le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi,  le  modalita'  di
escussione della garanzia, nonche' la misura della garanzia  relativa
al prestito nella misura del 65 per cento  del  finanziamento,  e  le
modalita' di controllo  e  monitoraggio  della  misura  incentivante,
prevedendo altresi' i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni
concesse. 
  2. Con provvedimento del Capo Dipartimento, da adottare entro venti
giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del   presente
regolamento e' fissato il termine di apertura  per  la  presentazione
delle  domande  di  agevolazione,  sono  forniti  ulteriori  dettagli
inerenti il processo di gestione complessiva della  misura,  l'elenco
degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle
agevolazioni previste dal presente regolamento e sono pubblicati  gli
schemi  per  la  presentazione  delle  domande,  delle  richieste  di
erogazione, nonche' l'articolazione dei  criteri  di  valutazione  in
parametri, con  indicazione  dei  punteggi  assegnabili  ai  progetti
imprenditoriali,  incluse  le  soglie  minime  per   l'accesso   alle
agevolazioni. 
  3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione
della misura,  sono  svolti  dal  Soggetto  gestore,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2017. 
 
          Note all'art. 2: 
              Comma 1 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  15,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 14 Omissis 
              15.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   coesione
          territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuati i criteri  di  dettaglio
          per  l'ammissibilita'  alla   misura,   le   modalita'   di
          attuazione   della   stessa   nonche'   le   modalita'   di
          accreditamento  dei  soggetti  di  cui  al  comma  4  e  le
          modalita'  di  controllo  e   monitoraggio   della   misura
          incentivante, prevedendo altresi'  i  casi  di  revoca  del
          beneficio e di recupero delle somme.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 2 Omissis 
              3. I soggetti di cui  al  comma  2  possono  presentare
          istanza di accesso  alla  misura,  corredata  da  tutta  la
          documentazione  relativa   al   progetto   imprenditoriale,
          attraverso una piattaforma dedicata sul sito  istituzionale
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
          soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare  della
          misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
          Agli oneri derivanti  dalla  convenzione  si  provvede  nel
          limite massimo dell'uno per cento delle  risorse  destinate
          alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.»