Art. 3 
 
 
            Classificazione delle professioni nei settori 
                    del cinema e dell'audiovisivo 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, previa intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  28
agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  e  sentite  le
organizzazioni maggiormente rappresentative dei  lavoratori  e  degli
operatori nel settore, sono stabiliti  criteri  validi  su  tutto  il
territorio  nazionale  finalizzati  a  definire  una  classificazione
settoriale uniforme per le professioni artistiche  e  le  professioni
tecniche del settore cinematografico e audiovisivo. 
  2. La classificazione di cui al comma 1 e'  definita  tenuto  conto
del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del  decreto  legislativo
16 gennaio 2013, n. 13, nonche' delle qualificazioni professionali  e
dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore,  al
fine di riconoscere tutte le competenze e  professionalita'  operanti
nell'ambito del cinema  e  dell'audiovisivo.  In  particolare,  detta
classificazione e' adottata, secondo quanto previsto dalla  normativa
vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di  attivita'
del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n.
220  del  2016  e  dai  relativi  decreti  attuativi,  e  di  seguito
riportate: 
      a) sviluppo e pre-produzione; 
      b) produzione; 
      c) post-produzione; 
      d) distribuzione; 
      e) esercizio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013, n.  13,  recante  «Definizione
          delle  norme  generali  e  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni  per  l'individuazione  e   validazione   degli
          apprendimenti non formali  e  informali  e  degli  standard
          minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione
          delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della
          legge 28 giugno 2012, n.  92»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 15  febbraio  2013,  n.
          39: 
              «Art. 3  (Sistema  nazionale  di  certificazione  delle
          competenze). - 1. In linea con  gli  indirizzi  dell'Unione
          europea, sono oggetto di  individuazione  e  validazione  e
          certificazione le competenze  acquisite  dalla  persona  in
          contesti formali, non formali o informali, il cui  possesso
          risulti comprovabile attraverso riscontri e prove  definiti
          nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 
              2. L'ente titolato puo' individuare e  validare  ovvero
          certificare   competenze   riferite   alle   qualificazioni
          ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarita'  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati  a
          livello  nazionale  o  regionale  secondo  i   criteri   di
          referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a
          parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze
          costituenti l'intera  qualificazione.  Fatto  salvo  quanto
          disposto dal  presente  decreto,  per  quanto  riguarda  le
          universita' si fa rinvio a quanto  previsto  dall'art.  14,
          comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              3.  Sono  oggetto  di  certificazione   unicamente   le
          competenze   riferite   a   qualificazioni   di   repertori
          ricompresi nel repertorio  nazionale  di  cui  all'art.  8,
          fatto salvo quanto previsto all'art. 11. 
              4.  Il  sistema  nazionale  di   certificazione   delle
          competenze opera nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) l'individuazione e validazione e la certificazione
          delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta  della
          persona  e  sulla  valorizzazione  del  suo  patrimonio  di
          esperienze di vita, di  studio  e  di  lavoro.  Centralita'
          della persona e volontarieta' del  processo  richiedono  la
          garanzia,  per  tutti  i   cittadini,   dei   principi   di
          semplicita',  accessibilita',  trasparenza,   oggettivita',
          tracciabilita',  riservatezza  del  servizio,   correttezza
          metodologica, completezza, equita' e non discriminazione; 
                b)  i  documenti  di  validazione  e  i   certificati
          rilasciati       rispettivamente       a        conclusione
          dell'individuazione e validazione  e  della  certificazione
          delle competenze costituiscono atti pubblici,  fatto  salvo
          il valore dei titoli di  studio  previsto  dalla  normativa
          vigente; 
                c) gli enti pubblici titolari del  sistema  nazionale
          di certificazione delle  competenze,  nel  regolamentare  e
          organizzare  i  servizi  ai  sensi  del  presente  decreto,
          operano  in  modo  autonomo   secondo   il   principio   di
          sussidiarieta'  verticale  e  orizzontale  e  nel  rispetto
          dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche   e   delle
          universita',  organicamente   nell'ambito   della   cornice
          unitaria di coordinamento interistituzionale e nel  dialogo
          con il partenariato economico e sociale; 
                d)  il  raccordo  e  la  mutualita'  dei  servizi  di
          individuazione  e  validazione   e   certificazione   delle
          competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale
          unica informativa di cui all'art. 4, comma 51, della  legge
          28  giugno   2012,   n.   92,   mediante   la   progressiva
          interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali
          esistenti e  l'istituzione  del  repertorio  nazionale  dei
          titoli di istruzione e formazione  e  delle  qualificazioni
          professionali; 
                e)   l'affidabilita'   del   sistema   nazionale   di
          certificazione delle competenze si fonda su un condiviso  e
          progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard  di
          qualita' su tutto il territorio nazionale. 
              5. Alla verifica del rispetto dei livelli  di  servizio
          del sistema nazionale di certificazione  delle  competenze,
          nel rispetto dei  principi  di  terzieta'  e  indipendenza,
          provvede un comitato tecnico nazionale,  istituito  con  il
          presente decreto senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, presieduto dai  rappresentanti  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,
          composto dai rappresentanti del Ministero per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, del  Ministero  dello
          sviluppo economico, del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e  delle  amministrazioni   pubbliche,   centrali,
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          in qualita' di enti pubblici titolari ai sensi del presente
          decreto legislativo. Entro trenta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, le amministrazioni  componenti
          designano  i  propri  rappresentanti  tecnici  in  seno  al
          comitato. Ai componenti del  comitato  non  e'  corrisposto
          alcun compenso, emolumento, indennita'  o  rimborso  spese.
          Nell'esercizio dei  propri  compiti,  il  comitato  propone
          l'adozione di apposite linee guida per  l'interoperativita'
          degli enti pubblici  titolari  e  delle  relative  funzioni
          prioritariamente finalizzate: 
                a)  alla  identificazione  degli  indicatori,   delle
          soglie  e  delle  modalita'  di  controllo,  valutazione  e
          accertamento degli  standard  minimi  di  cui  al  presente
          decreto,  anche  ai  fini  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni e della garanzia dei servizi; 
                b) alla definizione dei criteri per l'implementazione
          del repertorio nazionale di cui  all'art.  8,  anche  nella
          prospettiva   del   sistema   europeo   dei   crediti   per
          l'istruzione  e  la   formazione   professionale,   e   per
          l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno  ogni  tre
          anni; 
                c)  alla   progressiva   realizzazione   e   raccordo
          funzionale della dorsale informativa unica di cui  all'art.
          4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              Il comitato organizza periodici incontri con  le  parti
          economiche e sociali al fine di  garantire  informazione  e
          partecipazione  nelle  fasi  di  elaborazione  delle  linee
          guida, anche su richiesta delle parti stesse. 
              6. Le linee guida di cui al comma 5 sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  per  lo
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata a norma dell'art. 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  e  sentite  le  parti  economiche  e
          sociali.». 
              «Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
          conformita' agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
          comunitario, allo scopo di  garantire  la  mobilita'  della
          persona e favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  nel
          mercato del lavoro, la trasparenza  degli  apprendimenti  e
          dei  fabbisogni,  nonche'   l'ampia   spendibilita'   delle
          certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
          istituito il repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali,  di  cui
          all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              2. Il repertorio nazionale  costituisce  il  quadro  di
          riferimento   unitario   per   la   certificazione    delle
          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardizzazione
          degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
          istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
          e  formazione   professionale,   e   delle   qualificazioni
          professionali  attraverso  la  loro  correlabilita'   anche
          tramite un sistema condiviso di riconoscimento  di  crediti
          formativi in chiave europea. 
              3.Il repertorio nazionale  e'  costituito  da  tutti  i
          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione,  ivi
          compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
          delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
          repertorio di cui all'art. 6,  comma  3,  del  testo  unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167,  codificati  a  livello  nazionale,
          regionale   o   di   provincia   autonoma,    pubblicamente
          riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 
                a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
                b)  identificazione  delle  qualificazioni  e   delle
          relative competenze che compongono il repertorio; 
                c)  referenziazione  delle  qualificazioni,   laddove
          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle
          attivita'  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e
          classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT),  nel
          rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
                d)   referenziazione   delle    qualificazioni    del
          repertorio al Quadro europeo  delle  qualificazioni  (EQF),
          realizzata attraverso la formale  inclusione  delle  stesse
          nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 
              4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
          all'art.   3,   rendono   pubblicamente    accessibile    e
          consultabile per via telematica il repertorio nazionale.». 
              - Per il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 30 giugno 2015  e  per  la  legge  14
          novembre 2016, n. 220, si vedano le note alle premesse.