Art. 3 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1,
ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio  2016,
n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati  secondo  la
regola dell'arte e nel  rispetto  delle  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi. 
  2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i distributori per  l'erogazione  di  benzina,
comprensivi  dei  sistemi  di  recupero  dei  vapori,  devono  essere
provvisti  di  marcatura  CE  e  della  relativa   dichiarazione   di
conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016,  n.  85.
Tale marcatura  CE  attesta  che  il  distributore  e'  costruito  in
conformita' all'analisi di  rischio  effettuata  dal  fabbricante  ai
sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili. 
  3. Per le  installazioni  ricadenti  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato  I  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151,   i
distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi  di
recupero dei vapori,  si  considerano  costruiti  in  conformita'  al
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle  altre  disposizioni
applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2  essendo  la
zona interna al distributore, di regola, classificata ai  fini  della
sicurezza come zona 1.  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  deve
essere  oggetto  di  un  riferimento  specifico  nel   documento   di
valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.