Art. 3 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   nazionale
                  autonomamente disposte dalla Rai 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma  1,
nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  della  presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e   quella   del   termine   di
presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso: 
    a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento  delle
Camere,  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del  Parlamento
nazionale; per i gruppi  parlamentari  composti  da  forze  politiche
distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del  gruppo
individua,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
che di volta in volta rappresenteranno il gruppo; 
    b) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alla  lettera
a), che hanno eletto con proprio simbolo  almeno  due  rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo; 
    c) al gruppo misto della Camera dei deputati e  al  gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in  volta
rappresenteranno i due gruppi; 
    d) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere
a), b)  e  c),  che  hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  un
rappresentante nel Parlamento nazionale  e  che  sono  oggettivamente
riferibili a una delle minoranze linguistiche  indicate  dall'art.  2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e  di
cui all'art. 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario
tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e  per  il  50%
tra i soggetti di cui al comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  in
proporzione alla loro forza parlamentare. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  presenti  con  il
medesimo  simbolo  in  ambiti  territoriali   tali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b)  alle
liste di candidati di cui all'art.  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  che  sono  presenti  con  il
medesimo  simbolo  in  ambiti  territoriali   tali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto del totale  degli  elettori  ovvero
che sono rappresentative di minoranze linguistiche  riconosciute.  Le
liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche'  presenti  in  una
sola circoscrizione, hanno diritto  a  spazi  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove  e'
presente la minoranza linguistica stessa. 
  5. Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra  le
coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le  liste  di  cui  al
comma 4, lettera b). 
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,
puo'  essere  realizzato,  oltre  che  nell'ambito   della   medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  7. Le trasmissioni di cui al  comma  1,  i  relativi  responsabili,
l'elenco degli aventi diritto, i  tempi  a  loro  disposizione  e  il
calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito della Rai. 
  8. Al fine di mantenere i  rapporti  con  la  Rai  che  si  rendono
necessari per lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di  comunicazione
politica di cui al presente articolo gli aventi diritto  indicano  un
loro rappresentante. 
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.