Art. 2 
 
Approvazione imballaggi, grandi imballaggi  e  contenitori  intermedi
  dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e  dei  capitoli  6.1,
  6.5 e 6.6 del Codice IMDG. 
 
  1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale  ed  operanti  ai
sensi dell'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6
del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione
prevista dall'art. 13, comma 3 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 35 provvedono anche  all'approvazione  ed  all'effettuazione
delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi,
sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN  secondo  le
previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR, del RID e dell'ADN e
le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento. 
  2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al  comma  1
del  presente  articolo  devono  inviare  alla  Commissione  prevista
dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle  attivita'
svolte nell'anno precedente. 
  3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro  attribuite,
provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove  secondo
le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5  e  6.6  del  Codice  IMDG  e  le
ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi,
grandi  imballaggi   e   contenitori   intermedi,   sia   nuovi   che
ricondizionati, che recano la marcatura UN. 
  4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle  certificazioni
emesse al Comando generale. 
  5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un  elenco
dei Centri Prova Autoveicoli  (CPA)  e  degli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.