Art. 3 Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG. 1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN. 2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente. 3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all'approvazione e al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale. 4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale. 5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.