Art. 3 
 
Approvazione  cisterne  mobili  e  contenitori  per  gas  a  elementi
  multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7
  del Codice IMDG. 
 
  1. Gli organismi appartenenti  alla  International  Association  of
Classification  Societies  (IACS),  ovvero  autorizzati  dal  Comando
generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di  approvazione  e
mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori  per
gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro  accessori  secondo  quanto
previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa  specifica  istanza
presentata alla  Commissione  prevista  dall'art.  13,  comma  3  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35   provvedono   anche
all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne  mobili  e
dei contenitori per  gas  a  elementi  multipli  (CGEM)  e  dei  loro
accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN. 
  2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al  comma  1
del  presente  articolo  devono  inviare  alla  Commissione  prevista
dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle  attivita'
svolte nell'anno precedente. 
  3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro  attribuite,
provvedono all'approvazione  e  al  mantenimento  in  servizio  delle
cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli  (CGEM)
e dei loro accessori secondo quanto previsto  dal  capitolo  6.7  del
Codice  IMDG  e  le  ulteriori  disposizioni  impartite  dal  Comando
generale. 
  4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle  certificazioni
emesse al Comando generale. 
  5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un  elenco
dei Centri Prova Autoveicoli  (CPA)  e  degli  Uffici  Motorizzazione
Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.