Art. 4 
 
            Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi 
                      autorizzati/riconosciuti 
 
  1. Nelle more  della  revisione  della  normativa  di  settore,  le
Autorita' competenti continuano  ad  effettuare,  per  gli  organismi
autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le  attivita'
di rilascio e  rinnovo  delle  relative  autorizzazioni,  nonche'  la
vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il  calendario
delle attivita' per l'eventuale attivita' congiunta. 
  2. Le disposizioni di dettaglio per  lo  svolgimento  delle  citate
attivita' di rilascio, rinnovo e  vigilanza,  sono  disciplinate  con
decreti  dipartimentali/dirigenziali,  da   parte   delle   Autorita'
competenti,  ciascuno   nell'ambito   delle   rispettive   competenze
attribuite dalle vigenti norme.