Art. 4 Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti 1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorita' competenti continuano ad effettuare, per gli organismi autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attivita' di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonche' la vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il calendario delle attivita' per l'eventuale attivita' congiunta. 2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate attivita' di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorita' competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle vigenti norme.