Art. 5 Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. 1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non «UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice IMDG, e' quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN». 2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attivita' di approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6 fatto salvo quanto gia' ricadente nella succitata notifica, sono autorizzati ad effettuare le attivita' previste dal capitolo 6.2 del Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN. 3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovra' essere integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da parte del Dipartimento.