Art. 5 
 
Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura
  «UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. 
 
  1. Il codice tecnico applicabile  ai  recipienti  a  pressione  non
«UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del  codice
IMDG, e' quello previsto dalle vigenti norme tecniche  contenute  nel
capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN». 
  2. Gli organismi notificati ai sensi  del  decreto  legislativo  12
giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attivita' di approvazione
e  mantenimento  in  servizio  delle  apparecchiature   a   pressione
trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo  art.  6
fatto salvo quanto gia'  ricadente  nella  succitata  notifica,  sono
autorizzati ad effettuare le attivita' previste dal capitolo 6.2  del
Codice  IMDG  e  dalle  corrispondenti  sezioni  del   capitolo   6.2
dell'ADR/RID/ADN. 
  3. Nei casi in questione, la  Commissione  prevista  dall'art.  13,
comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovra'  essere
integrata,  su  richiesta  del  Dipartimento,   da   un   funzionario
appositamente delegato dal Comando  generale.  I  riconoscimenti,  le
revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale  da
parte del Dipartimento.