Art. 6 
 
Approvazione  organismi  ed  esperti  per   attivita'   previste   da
                      RID/ADR/ADN ed IMDG CODE 
 
  1. Le Commissioni di cui all'art. 13,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le  attivita'
loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN  e  gli  uffici  del  Comando
generale che assolvono al  medesimo  compito  in  ambito  IMDG  CODE,
dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla
norma  EN/ISO/CEI  17020:2012  (salvo  art.  8.1.3  -  organismi   di
ispezione di «tipo A»); 
  2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a  stipulare
specifiche  convenzioni  con  l'ente  unico   dell'accreditamento   -
Accredia (di seguito Accredia) - ovvero  ad  estendere  il  campo  di
applicazione di quelle attualmente in vigore  ai  fini  del  presente
decreto. 
  3. Al fine di garantire la necessaria continuita' dei  procedimenti
amministrativi le convenzioni di cui  al  precedente  comma  dovranno
prevedere sia nelle fasi di vigilanza e  monitoraggio  che  di  primo
riconoscimento  il  coinvolgimento  diretto   di   componenti   delle
commissioni di cui al comma 1 ovvero di  esperti  tecnici  da  questi
valutai idonei  per  ciascuna  specialita'  trasportistica  anche  su
designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e  dal
Comando generale. 
  4.  Il  Dipartimento  previa  istanza  indirizzata  alle   relative
Commissioni per le attivita' previste dai commi 1 e  3  dell'art.  13
del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  ed  il  Comando
generale  previa   istanza   indirizzata   al   competente   ufficio,
autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo
12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure  in  uso  ed  in
funzione  delle  rispettive  competenze,  ad  espletare  le  seguenti
attivita': 
  a. esecuzione delle prove  sulle  cisterne  previste  al  paragrafo
6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonche' a  valutare  e  certificare  le
modifiche apportate alle cisterna; 
  b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature  a
pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto; 
  c. estensione della periodicita' di revisione delle bombole da 10 a
15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di  imballaggio  P200
dell'ADR/RID/ADN; 
  d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che
recano la  marcatura  UN  secondo  le  previsioni  del  capitolo  6.3
dell'ADR/RID/ADN; 
  e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate  al  trasporto
di gas approvate secondo il decreto ministeriale  22  luglio  1930  e
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; 
  f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di
gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925  secondo  le
previsioni del presente decreto; 
  g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di
cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE. 
  I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze  di  cui
al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente  decreto
e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del
Comando generale. 
  5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione
dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012  autorizza
gli  enti  tecnici  riconosciuti   ad   operare   nell'ambito   della
Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione  delle  prove  dei
contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo
quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID. 
  6. Il Dipartimento ed  il  Comando  generale  possono,  con  propri
provvedimenti ed in conformita' alle vigenti disposizioni in materia,
autorizzare esperti ed organismi per le  effettuazioni  di  ulteriori
attivita'  di  verifica  ed   ispezioni   previste   negli   allegati
dell'ADR/RID/ADN ed  IMDG  CODE  previa  acquisizione  da  parte  del
richiedente di specifico accreditamento. 
  7. Il  Dipartimento  ed  il  Comando  generale  provvederanno  come
necessario alle  comunicazioni  verso  gli  organismi  internazionali
coinvolti. 
    Roma, 21 dicembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio