Art. 6 Approvazione organismi ed esperti per attivita' previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE 1. Le Commissioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attivita' loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE, dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di ispezione di «tipo A»); 2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare specifiche convenzioni con l'ente unico dell'accreditamento - Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente decreto. 3. Al fine di garantire la necessaria continuita' dei procedimenti amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi valutai idonei per ciascuna specialita' trasportistica anche su designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal Comando generale. 4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative Commissioni per le attivita' previste dai commi 1 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando generale previa istanza indirizzata al competente ufficio, autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti attivita': a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo 6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonche' a valutare e certificare le modifiche apportate alle cisterna; b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto; c. estensione della periodicita' di revisione delle bombole da 10 a 15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN; d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3 dell'ADR/RID/ADN; e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le previsioni del presente decreto; g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE. I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze di cui al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del Comando generale. 5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 autorizza gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell'ambito della Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione delle prove dei contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID. 6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri provvedimenti ed in conformita' alle vigenti disposizioni in materia, autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori attivita' di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del richiedente di specifico accreditamento. 7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali coinvolti. Roma, 21 dicembre 2017 Il Ministro: Delrio