Art. 10 
 
               Determinazione dell'intensita' di aiuto 
 
  1. L'intensita' di  aiuto  connessa  all'intervento  del  Fondo  e'
determinata  applicando,  al  momento  dell'inclusione   di   ciascun
finanziamento nel portafoglio: 
    a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento
di aiuto nelle garanzie a favore  delle  piccole  e  medie  imprese»,
notificato dal Ministero (n. 182/2010)  in  data  14  maggio  2010  e
approvato dalla Commissione europea  con  decisione  n.  4505  del  6
luglio 2010; 
    b) nel caso di  finanziamenti  concessi  a  Mid-cap,  il  «metodo
nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per  garanzie
concesse a imprese Mid-cap», notificato  dal  Ministero  (SA.43296  -
2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016; 
    c) i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per  gli
aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle
autorita' italiane e approvati  dalla  Commissione  europea,  vigenti
alla data di inclusione del finanziamento nel portafoglio.