Art. 16 Commissioni di garanzia 1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari al 3 percento dell'importo garantito dal Fondo.