Art. 16 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
  1. I soggetti  richiedenti,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano
al Fondo, a pena di decadenza della garanzia,  una  commissione  «una
tantum» in misura pari  al  3  percento  dell'importo  garantito  dal
Fondo.