Art. 18 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  comunicato  con  cui  e'  data  notizia  dell'avvenuta
adozione del decreto ministeriale di approvazione  delle  conseguenti
modifiche  e  integrazioni  delle  «condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per la concessione della  garanzia
del Fondo su portafogli di finanziamenti». 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di garanzia presentate al Gestore del Fondo in data  successiva  alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto, di cui  al  comma  1.
Alle richieste di garanzia presentate antecedentemente alla  predetta
data si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale
24 aprile 2013. 
  3. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto
previsto dal  regolamento  31  maggio  1999,  n.  248,  e  successive
modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 novembre 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 923