Art. 2 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni e integrazioni, definisce le  tipologie  di  operazioni
ammissibili alla garanzia del Fondo su  portafogli  di  finanziamenti
concessi ai soggetti beneficiari, le modalita' di  concessione  della
stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche'  l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare  alla
copertura del rischio  derivante  dalla  concessione  della  predetta
garanzia.