Art. 4 Risorse finanziarie 1. A incremento della dotazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono destinate ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di euro 200.000.000. 2. Le risorse finanziarie riservate di cui al comma 1 che dovessero rientrare nella disponibilita' del Fondo sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalita' stabilite dal presente decreto. 3. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo' proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.