Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. A incremento della dotazione  di  cui  all'art.  4  del  decreto
interministeriale 24 aprile 2013, per il rilascio delle  garanzie  di
cui al presente decreto sono destinate ulteriori risorse  del  Fondo,
per un ammontare di euro 200.000.000. 
  2. Le risorse finanziarie riservate di cui al comma 1 che dovessero
rientrare nella disponibilita'  del  Fondo  sono  utilizzate  per  la
concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con  le
modalita' stabilite dal presente decreto. 
  3. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita'  di
monitoraggio, di cui all'art. 17, delle  garanzie  su  portafogli  di
finanziamenti  rilasciate  dal  Fondo,  puo'  proporre  al  Ministero
l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui
al comma 1, da disporre  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.