Art. 5 Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti 1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4; b) avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13; c) essere di importo non superiore all'1,5 percento, ovvero al 2 percento solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative; d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 2. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere: a) inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia di cui all'art. 9; b) superiore a euro 300.000.000. 3. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 2, lettera a), si applica quanto previsto all'art. 13, comma 5. 4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonche' indicare specifiche finalita' a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.