Art. 5 
 
         Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti 
 
  1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo,  i  portafogli  di
finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti
aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: 
    a) essere concessi ed erogati al soggetto  beneficiario  in  data
successiva alla data della delibera  del  Consiglio  di  gestione  di
accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di  cui  all'art.
11, comma 4; 
    b) avere durata compresa  tra  12  e  84  mesi,  fatto  salvo  un
eventuale periodo di  preammortamento  di  durata  non  superiore  al
periodo intercorrente tra la data di erogazione del  finanziamento  e
la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui  all'art.
13; 
    c) essere di importo non superiore all'1,5 percento, ovvero al  2
percento solo nel caso  di  finanziamenti  concessi  a  fronte  della
realizzazione  di  programmi  di  investimenti  e/o  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare  del  portafoglio  di
finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo  massimo
garantibile  per  singolo  soggetto   beneficiario   previsti   dalle
disposizioni operative; 
    d)  non  essere  connessi  a  operazioni  di  consolidamento   di
passivita' finanziarie a breve termine, nel  caso  in  cui  il  nuovo
finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che  ha
erogato allo stesso  soggetto  beneficiario  i  prestiti  oggetto  di
consolidamento, ovvero da un soggetto  finanziatore  appartenente  al
medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi  nel  portafoglio
finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito  del
soggetto  beneficiario,  purche'  il  nuovo   finanziamento   preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo
in misura pari ad almeno  il  10  percento  dell'importo  del  debito
residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
    e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 
  2.  L'ammontare  dei   portafogli   di   finanziamenti,   ai   fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto,  non
puo' essere: 
    a) inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso
di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli  oggetto  di
controgaranzia di cui all'art. 9; 
    b) superiore a euro 300.000.000. 
  3. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo  di  costruzione  del
portafoglio di finanziamenti di cui all'art.  13,  l'ammontare  dello
stesso sia inferiore al limite di cui al  comma  2,  lettera  a),  si
applica quanto previsto all'art. 13, comma 5. 
  4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire, con proprio
provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui  al
comma 1, nonche' indicare specifiche finalita' a fronte  delle  quali
gli stessi finanziamenti sono concessi ai  soggetti  beneficiari,  ai
fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.