Art. 6 Modalita' di intervento del Fondo 1. In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia. 2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta puo' essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da piu' soggetti finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo. 3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 9, su richiesta di un confidi, garante di uno o piu' soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia puo' essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal confidi capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.