Art. 6 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene
concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia. 
  2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura
di cui all'art. 7, su  richiesta  di  un  soggetto  finanziatore.  La
garanzia  diretta  puo'  essere  rilasciata  anche  in  relazione   a
portafogli di finanziamenti originati da piu' soggetti  finanziatori.
In tali casi, la richiesta di garanzia  e'  presentata  dal  soggetto
finanziatore  capofila,  che  assume,  a  ogni  effetto,  l'esclusiva
titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla
richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo. 
  3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e  nella  misura
di cui all'art. 9, su richiesta di un confidi, garante di uno o  piu'
soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora  per
la strutturazione e gestione del  portafoglio  di  finanziamenti.  La
controgaranzia puo' essere rilasciata anche in favore di una rete  di
confidi. In tali casi, la richiesta di  garanzia  e'  presentata  dal
confidi capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita'
e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla  richiesta,
alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.