Art. 7 
 
                          Garanzia diretta 
 
  1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2,  e'  concessa  a
copertura di una quota non superiore all'80  percento  della  tranche
junior del portafoglio di finanziamenti. Il  punto  di  stacco  e  lo
spessore della tranche junior del portafoglio di  finanziamenti  sono
determinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui
la garanzia sulla tranche junior del  portafoglio  sia  rilasciata  a
valere su risorse comunitarie, applicando la metodologia riportata in
allegato al presente decreto. In ogni caso, la  quota  della  tranche
junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 2, non puo' superare: 
    a) il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti,
ovvero 
    b) l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad  oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 
  2. In relazione ai singoli finanziamenti  inclusi  nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 percento della perdita registrata  sul
singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura
di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8,
comma 2.