Art. 7 Garanzia diretta 1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, e' concessa a copertura di una quota non superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie, applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto. In ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, non puo' superare: a) il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero b) l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 2. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2.