Art. 8 
 
           Incremento delle coperture attraverso ingresso 
                        di ulteriori garanti 
 
  1. A sostegno della realizzazione di portafogli  di  finanziamenti,
l'intervento di garanzia del Fondo puo' essere rafforzato mediante la
partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura  della  tranche
junior  ovvero   della   tranche   mezzanine   del   portafoglio   di
finanziamenti. 
  2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla  tranche
junior  del  portafoglio  di  finanziamenti  e'  realizzato  mediante
l'attivazione delle sezioni speciali istituite  ai  sensi  di  quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso,
le coperture massime del Fondo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  sono
innalzate, rispettivamente, all'8 percento e al 9 percento, mentre la
sezione speciale copre un'ulteriore quota della  tranche  junior  del
portafoglio di finanziamenti per un  valore  comunque  non  inferiore
all'1 percento del  medesimo  portafoglio.  Il  Fondo  e  la  sezione
speciale  compartecipano  alle  prime  perdite  del  portafoglio   di
finanziamenti con modalita' «pari passu», in proporzione alle  misure
di garanzia rispettivamente rilasciate e  fermo  restando  il  limite
della copertura complessivamente prestata dal Fondo e  dalla  sezione
speciale, pari all'80 percento della tranche junior  del  portafoglio
di finanziamenti. Qualora, alla chiusura del periodo  di  costruzione
del portafoglio di finanziamenti di cui  all'art.  13,  il  punto  di
stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando  la
metodologia  di  cui  in  allegato  al  presente  decreto,  dovessero
risultare  inferiori  rispetto  a  quelli   previsti   dal   soggetto
richiedente, come riportati nella delibera del Consiglio di  gestione
di cui all'art. 11, comma 4, le misure  di  copertura  della  tranche
junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione speciale,
sono proporzionalmente ridotte. 
  3. L'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del  portafoglio
di finanziamenti puo' essere realizzato dalle sezioni speciali di cui
al decreto interministeriale 26 gennaio 2012,  anche  cumulativamente
con l'intervento di copertura della tranche junior di cui al comma 2,
nonche' da altri soggetti garanti. Resta inteso che  la  quota  della
tranche  mezzanine  complessivamente  coperta  da  tutti  i  soggetti
garanti non deve essere  superiore  all'80  percento  della  medesima
tranche. 
  4. Nel caso  in  cui  la  copertura  di  una  quota  della  tranche
mezzanine del portafoglio di finanziamenti sia realizzata da confidi,
intermediari finanziari o altri fondi di garanzia, l'intervento delle
sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio  2012
puo' essere finalizzato, in alternativa alla  sottoscrizione  diretta
di una quota  della  tranche  mezzanine  di  cui  al  comma  3,  alla
concessione, in favore dei predetti garanti, di  una  controgaranzia,
nella misura massima dell'80  percento,  della  quota  della  tranche
mezzanine del portafoglio di  finanziamenti  garantita  dai  medesimi
soggetti garanti. 
  5.  Ai  fini  dell'accesso  al  Fondo,  il  soggetto   finanziatore
richiedente, nel caso di intervento degli altri soggetti  garanti  di
cui al comma 4 sulla tranche mezzanine, deve allegare alla  richiesta
di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto con gli  altri
soggetti garanti che intendono  partecipare  alla  realizzazione  del
portafoglio. Nell'accordo sono  compiutamente  definiti  gli  aspetti
tecnici e finanziari relativi  all'operazione  di  costruzione  e  di
copertura del portafoglio di finanziamenti.