Art. 8 Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti 1. A sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo puo' essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti. 2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti e' realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le coperture massime del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all'8 percento e al 9 percento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1 percento del medesimo portafoglio. Il Fondo e la sezione speciale compartecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalita' «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Qualora, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia di cui in allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori rispetto a quelli previsti dal soggetto richiedente, come riportati nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della tranche junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione speciale, sono proporzionalmente ridotte. 3. L'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti puo' essere realizzato dalle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012, anche cumulativamente con l'intervento di copertura della tranche junior di cui al comma 2, nonche' da altri soggetti garanti. Resta inteso che la quota della tranche mezzanine complessivamente coperta da tutti i soggetti garanti non deve essere superiore all'80 percento della medesima tranche. 4. Nel caso in cui la copertura di una quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti sia realizzata da confidi, intermediari finanziari o altri fondi di garanzia, l'intervento delle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012 puo' essere finalizzato, in alternativa alla sottoscrizione diretta di una quota della tranche mezzanine di cui al comma 3, alla concessione, in favore dei predetti garanti, di una controgaranzia, nella misura massima dell'80 percento, della quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti garantita dai medesimi soggetti garanti. 5. Ai fini dell'accesso al Fondo, il soggetto finanziatore richiedente, nel caso di intervento degli altri soggetti garanti di cui al comma 4 sulla tranche mezzanine, deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto con gli altri soggetti garanti che intendono partecipare alla realizzazione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di finanziamenti.