Art. 9 
 
                           Controgaranzia 
 
  1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo  interviene  concedendo  la
propria garanzia al confidi che, in relazione  a  un  portafoglio  di
finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello  in  favore  del
soggetto finanziatore con le seguenti modalita': 
    a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo  non
inferiore  all'1,25  percento  dell'ammontare  del   portafoglio   di
finanziamenti, ovvero all'1,5 percento nel caso di portafogli  aventi
ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e 
    b) attraverso protezione del credito di tipo  personale,  per  un
importo non superiore  al  7  percento  dell'ammontare  del  medesimo
portafoglio di finanziamenti,  ovvero  all'8  percento  nel  caso  di
portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma
1, lettera b). 
  2. L'intervento del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  a  copertura
integrale dell'importo della garanzia di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma 1. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sui
finanziamenti compresi nel portafoglio sono liquidate  con  modalita'
«pari passu» tra il soggetto richiedente e il Fondo. 
  3. La  garanzia  concessa  al  soggetto  finanziatore  dal  confidi
richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite  registrate  dal
portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente  l'80
percento dell'importo della tranche junior del medesimo  portafoglio,
entro i limiti di cui al comma 1. 
  4. Ai fini dell'accesso  al  Fondo,  il  confidi  richiedente  deve
allegare alla richiesta di garanzia di cui  all'art.  11  un  accordo
sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto  finanziatore  che
si  impegna  ad  erogare  i  finanziamenti   da   ricomprendere   nel
portafoglio, nonche' da  eventuali  enti  od  organismi,  pubblici  o
privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del
portafoglio. Nell'accordo sono  compiutamente  definiti  gli  aspetti
tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione
del portafoglio di finanziamenti. 
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione  di
accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di  cui  all'art.
11, comma 4, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash
collateral.