Art. 2 
 
          Disposizioni in materia di Commissioni permanenti 
 
  1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46,  47
e 144 sono cosi' modificati: 
    a) all'art. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, la parola: «tredici» e' sostituita  dalla  seguente:
«quattordici» e le parole: «fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis» sono soppresse; 
  2)  al  comma  4,  le  parole:  «o  eletto  Presidente  della   14ª
Commissione» sono soppresse  ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Il Senatore che rappresenta il Governo in  una  Commissione
puo' sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza,  incluso
quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.»; 
  3) il comma 4-bis e' abrogato; 
  4) al comma 5, le parole: «2, 4  e  4-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 2 e 4»; 
  b) all'art. 22, comma 1,  dopo  le  parole:  «11ª  -  Lavoro»  sono
inserite le seguenti: «pubblico e privato»; 
  c) all'art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  al  comma  1,  la  parola:  «comunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «europei», la parola:  «comunitario»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «dell'Unione  europea»  e   le   parole:   «negli   affari
comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei»; 
  2) al  comma  2,  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «europea e di  delegazione  europea,  nonche'  sugli  altri
disegni di legge,  aventi  contenuto  analogo,  recanti  disposizioni
urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea e per l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea»; 
  3) al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle
seguenti:  «norme  dell'Unione  europea»  e  le  parole:   «normativa
comunitaria» sono sostituite dalle seguenti:  «normativa  dell'Unione
europea»; 
  d) all'art. 28, primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:  «e  la
deliberazione  dei  singoli  articoli  di»  sono   sostituite   dalla
seguente: «dei» e le parole: «per  la  sola  votazione  finale»  sono
sostituite dalle seguenti: «per la sola votazione degli articoli e la
votazione finale» e al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare  o
discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»; 
  e) all'art. 33, il comma 3 e' abrogato e il comma 4  e'  sostituito
dal  seguente:  «4.  Il  Presidente  del  Senato,  su  domanda  della
Commissione, puo' disporre che la stampa o anche  il  pubblico  siano
ammessi a seguire lo svolgimento  delle  sedute  in  separati  locali
attraverso impianti audiovisivi.»; 
  f) all'art. 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  I
disegni di legge sono di regola  assegnati  in  sede  deliberante  ai
sensi dell'art. 35 o in sede redigente ai sensi dell'art. 36.»; 
  g) all'art. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite
le seguenti: «, nonche' per quelli di cui all'art. 126-bis»; 
  2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  riassegnazione  del  disegno  di  legge  in  sede  referente   la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  fissa  il  termine
per la conclusione dell'esame in Commissione.»; 
    h) all'art. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma  1,  le  parole:  «per  la  deliberazione  dei  singoli
articoli» sono soppresse e le  parole:  «la  votazione  finale»  sono
sostituite dalle seguenti: «la sola votazione  degli  articoli  e  la
votazione finale»; 
  2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  riassegnazione  del  disegno  di  legge  in  sede  referente   la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  fissa  il  termine
per la conclusione dell'esame in Commissione.»; 
    i) all'art. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al  comma  1,  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
  2) al comma 11, le parole: «annuale e  pluriennale  e  nella  legge
finanziaria» sono soppresse; 
    j) all'art. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse; 
      2) al comma 4, la parola: «l'approvazione» e' sostituita  dalla
seguente: «l'esame»; 
      3) al  comma  5,  alle  parole:  «l'approvazione  finale»  sono
premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e»; 
    k) all'art. 43, comma 3-bis, dopo la  parola:  «appartenenti»  la
parola: «anche»  e'  soppressa  e  le  parole:  «la  14ª  Commissione
permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»; 
    l) all'art. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
informative del Governo, ad eccezione di  quelle  previste  dall'art.
105, comma 1-bis, hanno luogo presso le  Commissioni  anche  in  sede
congiunta dei due rami del Parlamento.»; 
  2) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni»; 
  3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in
sede congiunta dei due rami del Parlamento»; 
  m) all'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis.  In
relazione ai pareri sulle nomine governative ad  esse  assegnati,  le
Commissioni possono procedere all'audizione  del  candidato  proposto
dal Governo. L'audizione ha luogo anche in  sede  congiunta  dei  due
rami del Parlamento.»; 
  n) alla rubrica del Capo VI, le parole: «,  DELLA  GIUNTA  PER  GLI
AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE» sono soppresse; 
  o) all'art. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  «comma  2-bis»  sono
inserite le seguenti: «gli altri  atti  trasmessi  dalle  istituzioni
dell'Unione europea,», la parola «comunitarie»  e'  sostituita  dalla
seguente: «europee» e la parola  «comunitaria»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «La 14ª Commissione permanente  deve  essere  richiesta  di
esprimere il proprio parere, che viene allegato  al  documento  delle
Commissioni competenti.»; 
  2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I progetti di atti  legislativi  dell'Unione  europea  sono
deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro  competenza.  Spetta
alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi
di sussidiarieta' e di proporzionalita', in conformita'  ai  Trattati
europei. 
  1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato
comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame
parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio  dell'esame
degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in cui  il  documento  approvato  si  riferisca  a
progetti di atti legislativi dell'Unione  europea  o  ad  altri  atti
trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea,  il  Presidente  del
Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del  Parlamento  europeo,
del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.»; 
  4)  al  comma  3,  primo  periodo,  la  parola:  «comunitarie»   e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
  5) al comma 5, secondo periodo, dopo  le  parole:  «alla  1ª»  sono
inserite le seguenti: «e alla 3ª» e le parole da:  «,  nonche'»  fino
alla fine del periodo sono soppresse; 
  6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1-bis,  la  Commissione
competente, qualora abbia riscontrato  la  possibile  violazione  del
principio di sussidiarieta', rimette tale aspetto all'esame della 14ª
Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente  puo'  chiedere
che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del  Senato,
alle istituzioni di cui al comma 2-bis. 
  5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente
abbia riscontrato la violazione del principio  di  sussidiarieta'  da
parte di un progetto di  atto  legislativo  dell'Unione  europea,  il
Governo o un quinto dei componenti la Commissione puo' richiedere che
la questione sia esaminata  dall'Assemblea.  Si  applica  l'art.  55,
comma 6.»; 
  7) al comma 6, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti:
«dell'Unione europea»; 
  8) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Per la validita' delle deliberazioni  di  cui  al  presente
articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea
e' richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. 
  6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il  Presidente
del  Senato  puo'  richiedere  la   consultazione   delle   Assemblee
legislative delle Regioni e  delle  Province  autonome.  I  documenti
presentati dalle Regioni e dalle  Province  autonome  sono  trasmessi
alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.».