Art. 6 
 
 
              Oneri informativi e revoca del contributo 
 
  1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato
dei garanti, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di  vigilanza,
sullo stato di  attuazione  dei  progetti,  sul  rispetto  dei  tempi
indicati nel cronoprogramma relativo ad ogni progetto e su  eventuali
criticita' emerse nel corso della sua realizzazione. 
  2.  Qualora  emergano   gravi   irregolarita'   nell'utilizzo   del
contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero  gravi  ritardi
nell'avvio o nel completamento del medesimo, tali da  incidere  sulla
fruibilita'  dell'opera,  il  Commissario  straordinario,  anche   su
segnalazione del presidente della  regione -  vice-commissario,  puo'
proporre al Comitato dei garanti  l'adozione  dei  provvedimenti  del
caso, compresa la revoca, anche parziale, del contributo.