Art. 6 Oneri informativi e revoca del contributo 1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato dei garanti, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, sullo stato di attuazione dei progetti, sul rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma relativo ad ogni progetto e su eventuali criticita' emerse nel corso della sua realizzazione. 2. Qualora emergano gravi irregolarita' nell'utilizzo del contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero gravi ritardi nell'avvio o nel completamento del medesimo, tali da incidere sulla fruibilita' dell'opera, il Commissario straordinario, anche su segnalazione del presidente della regione - vice-commissario, puo' proporre al Comitato dei garanti l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa la revoca, anche parziale, del contributo.