Art. 3 
 
  I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della
risorsa cannolicchio, oltre all'osservanza  della  vigente  normativa
nazionale di settore, ai sensi del presente decreto,  sono  obbligati
alla tenuta di  un  quaderno  di  cui  all'allegato  A),  debitamente
numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento,
nel quale giornalmente dovranno  essere  indicate:  data,  orario  di
uscita e rientro in porto, ore effettive di  pesca,  numero  di  cale
effettuate,   coordinate   geografiche   delle   zone   di   cattura,
quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata,  nonche'  la
lunghezza media della specie in questione.