Art. 3 I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa cannolicchio, oltre all'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, ai sensi del presente decreto, sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A), debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura, quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata, nonche' la lunghezza media della specie in questione.