Art. 3 
 
  1. Il  Collegio  giudicante  di  primo  grado  e'  composto  da  un
magistrato  amministrativo,  da  un  magistrato  ordinario  e  da  un
magistrato contabile, in quiescenza da non piu' di cinque  anni,  che
abbiano  maturato  un'anzianita'  di   servizio   non   inferiore   a
venticinque  anni,  indicati  rispettivamente  dal   Presidente   del
Consiglio di Stato, della Corte  di  cassazione  e  della  Corte  dei
conti. I componenti  del  Collegio  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della  Corte  costituzionale  previa  deliberazione  della
Corte in sede non giurisdizionale.  La  presidenza  del  Collegio  e'
assegnata al magistrato piu' anziano.