Art. 5 
 
  1. I componenti dei collegi giudicanti  durano  in  carica  quattro
anni e non possono essere confermati. L'incarico e' incompatibile con
altri incarichi presso la Corte costituzionale. 
  2. Insieme ai componenti effettivi  sono  nominati  con  le  stesse
modalita'  altrettanti  componenti  supplenti  aventi   le   medesime
qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi. 
  3. I componenti  effettivi  e  supplenti  nominati  nel  corso  del
quadriennio del Collegio rimangono in carica fino alla  scadenza  del
quadriennio stesso. 
  4. L'incarico e' onorifico. Ai  componenti  effettivi  e  supplenti
spetta il rimborso delle spese sostenute.