Art. 7 
 
  1. Il  ricorso  e'  depositato  in  cancelleria  entro  il  termine
perentorio di giorni sessanta dalla data in cui il  provvedimento  e'
stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui
l'interessato ne ha avuta piena cognizione. 
  2. I ricorsi e tutti  gli  atti  del  giudizio  sono  annotati  dal
cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia  di  impiego  del
personale della Corte costituzionale.