Art. 2 Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2017 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 31 luglio 2015, decreto 2 agosto 2016 e decreto 16 settembre 2016 in conformita' con quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018 i termini di cui al medesimo decreto 31 luglio 2015 sono modificati come segue: a) l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018; b) il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato all'8 febbraio 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2018 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco