Art. 2 
 
 
        Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Per i dati dei  documenti  fiscali  relativi  all'anno  2017  da
trasmettere al Sistema TS  ai  sensi  del  decreto  31  luglio  2015,
decreto 2 agosto 2016 e decreto 16 settembre 2016 in conformita'  con
quanto previsto dal provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 31 gennaio 2018 i termini di cui al medesimo  decreto  31
luglio 2015 sono modificati come segue: 
    a) l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui  all'art.  3,
comma 4 del decreto 31 luglio  2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018; 
    b) il termine, di  cui  al  paragrafo  4.6  dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015, entro il  quale  deve  essere  effettuata  la
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle
strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato all'8 febbraio 2018. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco