Art. 4 
 
                       Contenuti del Registro 
 
  1. Al fine di realizzare gli effetti di  pubblicita'  dichiarativa,
di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre  2016,  n.  220,
sul Registro vengono iscritte: 
    a)  obbligatoriamente,  tutte   le   opere   cinematografiche   e
audiovisive di nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5  e  6
della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi incluse  quelle  che  hanno
beneficiato di contributi pubblici statali, regionali  e  degli  enti
locali o di finanziamenti dell'Unione europea e  di  altri  organismi
sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati  tutti
gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad  oggetto  i  diritti  alla
distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero
delle medesime opere; 
    b)  le  opere  cinematografiche  e  audiovisive  non  aventi   la
nazionalita' italiana, incluse  quelle  importate  in  Italia  e,  in
particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti
relativi  alla  distribuzione,  rappresentazione  o  sfruttamento  in
Italia delle medesime opere. 
  2. L'iscrizione dell'opera nel Registro,  ai  sensi  del  comma  1,
realizza gli effetti di pubblicita' notizia previsti dalla  legge  22
aprile 1941, n. 633, con riferimento alle  opere  cinematografiche  e
audiovisive di nazionalita' italiana. 
  3. Un'opera letteraria che  sia  destinata  alla  realizzazione  di
un'opera cinematografica o audiovisiva  puo'  essere  depositata  nel
Registro, allegando  copia  del  contratto  con  cui  l'autore  della
predetta opera letteraria, o  un  suo  avente  diritto,  ha  concesso
l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento  e  realizzazione  di
tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita  il
titolo dell'opera cinematografica  o  audiovisiva  in  conformita'  a
quanto previsto dal presente decreto. 
  4.  I  dati  relativi  alle  sovvenzioni  vengono  pubblicati   sul
Registro, garantendo la piena accessibilita' e consultazione da parte
di chiunque, ivi compresa la possibilita'  di  prendere  visione  dei
rispettivi  atti  di  concessione,  entro   sessanta   giorni   dalla
concessione dei medesimi da parte delle autorita' pubbliche.