Art. 4 Contenuti del Registro 1. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita' dichiarativa, di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul Registro vengono iscritte: a) obbligatoriamente, tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea e di altri organismi sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle medesime opere; b) le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalita' italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere. 2. L'iscrizione dell'opera nel Registro, ai sensi del comma 1, realizza gli effetti di pubblicita' notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. 3. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva puo' essere depositata nel Registro, allegando copia del contratto con cui l'autore della predetta opera letteraria, o un suo avente diritto, ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a quanto previsto dal presente decreto. 4. I dati relativi alle sovvenzioni vengono pubblicati sul Registro, garantendo la piena accessibilita' e consultazione da parte di chiunque, ivi compresa la possibilita' di prendere visione dei rispettivi atti di concessione, entro sessanta giorni dalla concessione dei medesimi da parte delle autorita' pubbliche.