Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  si  applicano  alla  benzina  e  al  gasolio
destinati a essere utilizzati come  carburanti  per  motori  per  uso
autotrazione (v.d.  27101245;  v.d.  27101249;  v.d.  27101943;  v.d.
27102011).