Art. 4 
 
 
                   Prestazione di idonea garanzia 
 
  1. La garanzia prevista dall'art. 1, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, ai commi 940 e 941, e' prestata sotto forma  di  cauzione  in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore  nominale,  ovvero
di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa  commerciale
che  a  giudizio  dell'Amministrazione  finanziaria  offra   adeguate
garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da
un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti  dal  decreto  del  18  aprile  2005  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2005, n.  238,  dette  garanzie  possono  essere
prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
di cui all'art. 29 della legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. 
  2. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo'  essere
prestata mediante la  diretta  assunzione  da  parte  della  societa'
capogruppo o controllante di cui  all'art.  2359  del  codice  civile
dell'obbligazione di integrale restituzione della  somma  da  versare
all'Amministrazione finanziaria, anche  in  caso  di  cessione  della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In  ogni  caso
la societa' capogruppo o controllante  deve  comunicare  in  anticipo
all'Amministrazione   finanziaria   l'intendimento   di   cedere   la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. 
  3. La garanzia di cui al presente articolo e' prestata a favore del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per una durata  pari  a
12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo
corrispondente  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta.  Per   la
determinazione  dell'imposta  dovuta  si  fa  riferimento  a   quanto
indicato nell'art. 1, comma 937, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205. 
  4. Al fine di effettuare  l'immissione  in  consumo  dei  beni,  il
soggetto per conto del quale  viene  effettata  l'operazione  stessa,
deve  consegnare  copia  della  garanzia  al  gestore  del   deposito
fiscale.