Art. 3 
 
Disposizioni e misure tecniche per le catture  accessorie  (by-catch)
                           di pesce spada 
 
  1. I pescherecci che non sono autorizzati  alla  cattura  bersaglio
del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare,
trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori  al
5% delle catture totali presenti  a  bordo  in  peso  e/o  numero  di
esemplari, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del
decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato. 
  2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente  comma  1,  il
limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada  e'
fissato in 250 chilogrammi. 
  3. Alle catture accessorie (by-catch) di pesce spada si  applicano,
mutatis mutandis, le disposizioni di cui al precedente art. 2,  commi
1, 5, 6 e7. 
  4. I comandanti delle imbarcazioni da  pesca  di  cui  al  presente
articolo presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati
porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello
in allegato 1 e secondo le modalita' di cui  al  precedente  art.  2,
comma 2.