Art. 3 Disposizioni e misure tecniche per le catture accessorie (by-catch) di pesce spada 1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato. 2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada e' fissato in 250 chilogrammi. 3. Alle catture accessorie (by-catch) di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1, 5, 6 e7. 4. I comandanti delle imbarcazioni da pesca di cui al presente articolo presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2.