Art. 14 
 
         Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni 
 
  1. Al fine di ridurre le popolazioni di Popillia japonica in areali
non produttivi, il Servizio fitosanitario  regionale  mette  in  atto
ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti  insetticidi,
trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di  origine  naturale,
diserbi,  distruzione  della  vegetazione  sulla  quale  si  alimenta
l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali verificano  l'applicazione  del
presente decreto e prescrivono, ai sensi  dell'art.  50  del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.   214,   ogni   ulteriore   misura
fitosanitaria ritenuta necessaria per  il  contenimento  di  Popillia
japonica.