Art. 14 Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni 1. Al fine di ridurre le popolazioni di Popillia japonica in areali non produttivi, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc. 2. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'applicazione del presente decreto e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di Popillia japonica.